IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visti  gli  articoli 87,  88  e  89  del Trattato che istituisce la
Comunita' europea;
  Visto  l'art.  1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
il  quale  dispone  che «i destinatari degli aiuti di cui all'art. 87
del Trattato che istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di
tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del
testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445,  e  secondo  le  modalita' stabilite con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da pubblicare
nella  Gazzetta  Ufficiale,  di  non  rientrare  fra coloro che hanno
ricevuto  e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato   gli   aiuti   che   sono   individuati  quali  illegali  o
incompatibili dalla Commissione europea»;
  Visti  gli  articoli 38, 47, 48, 71 e 76 del decreto del Presidente
della    Repubblica    28 dicembre   2000,   n.   445,   concernenti,
rispettivamente,    le   dichiarazioni   sostitutive   dell'atto   di
notorieta', i controlli che le amministrazioni procedenti sono tenute
ad  effettuare  in  tutti  i  casi in cui sorgono fondati dubbi sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47  e  la  punibilita',  ai  sensi  dei  codice  penale e delle leggi
speciali  in  materia,  di  chiunque  rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato decreto;
  Considerato   che   la   Commissione   europea,  sulla  base  della
giurisprudenza  «Deggendorf»  (sentenza del Tribunale di Primo Grado,
del  13 settembre  1995  in  cause  riunite  T-244/93  e T-486/93 TWD
Textilwerke  Deggendorf  GmbH),  ha  chiesto  agli  Stati  membri  di
assumere   l'impegno   («impegno   Deggendorf»)   di  subordinare  la
concessione  di  aiuti  di  Stato  alla  preventiva  verifica  che  i
potenziali  beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e
successivamente  non  restituito  o  depositato  in un conto bloccato
determinati  aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili
e dei quali la medesima ha ordinato il recupero;
  Considerato che l'impegno richiesto dalla Commissione europea sulla
base  della  giurisprudenza «Deggendorf» concerne solo specifici casi
di aiuti di Stato dichiarati incompatibili e dei quali la Commissione
medesima ha ordinato il recupero;
  Considerato  di conseguenza, che la dichiarazione da effettuarsi ai
sensi  dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
concerne solo determinati casi di aiuti di Stato;
  Considerato che la Commissione potra' in futuro chiedere agli Stati
membri  di  assumere  l'impegno  «Deggendorf»  su altri casi di aiuti
dichiarati incompatibili;
  Considerato  che  il  recupero  di  alcuni  degli  aiuti dichiarati
incompatibili   e'  regolato  da  apposite  norme,  aventi  carattere
speciale;
  Ritenuta  la necessita' di indicare espressamente i regimi di aiuto
rispetto  ai  quali  le  imprese  beneficiarie di aiuti di Stato sono
tenute  ad effettuare la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1223,
della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  nonche'  di  stabilire le
modalita' con cui deve essere presentata detta dichiarazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Il presente decreto si applica alle imprese che intendono fruire
di agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi dell'art.
87 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, sia nelle ipotesi
in   cui  vi  sia  l'obbligo  di  notifica  ai  sensi  dell'art.  88,
paragrafo 3,  del  Trattato  che istituisce la Comunita' europea, sia
nei casi in cui detto obbligo non vi sia.