IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 87, 88 e 89 del Trattato che istituisce la Comunita' europea; Visto l'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «i destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea»; Visti gli articoli 38, 47, 48, 71 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti, rispettivamente, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', i controlli che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 e la punibilita', ai sensi dei codice penale e delle leggi speciali in materia, di chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato decreto; Considerato che la Commissione europea, sulla base della giurisprudenza «Deggendorf» (sentenza del Tribunale di Primo Grado, del 13 settembre 1995 in cause riunite T-244/93 e T-486/93 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH), ha chiesto agli Stati membri di assumere l'impegno («impegno Deggendorf») di subordinare la concessione di aiuti di Stato alla preventiva verifica che i potenziali beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero; Considerato che l'impegno richiesto dalla Commissione europea sulla base della giurisprudenza «Deggendorf» concerne solo specifici casi di aiuti di Stato dichiarati incompatibili e dei quali la Commissione medesima ha ordinato il recupero; Considerato di conseguenza, che la dichiarazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concerne solo determinati casi di aiuti di Stato; Considerato che la Commissione potra' in futuro chiedere agli Stati membri di assumere l'impegno «Deggendorf» su altri casi di aiuti dichiarati incompatibili; Considerato che il recupero di alcuni degli aiuti dichiarati incompatibili e' regolato da apposite norme, aventi carattere speciale; Ritenuta la necessita' di indicare espressamente i regimi di aiuto rispetto ai quali le imprese beneficiarie di aiuti di Stato sono tenute ad effettuare la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' di stabilire le modalita' con cui deve essere presentata detta dichiarazione; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica alle imprese che intendono fruire di agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, sia nelle ipotesi in cui vi sia l'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunita' europea, sia nei casi in cui detto obbligo non vi sia.