IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

    Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181 «Disposizioni
urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei Ministeri», convertito in legge
17 luglio 2006, n. 233;
    Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai  corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1,
lettera a);
    Visto  il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche
al  regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
    Visto  il  decreto  ministeriale 2 aprile 2001 con il quale si e'
provveduto  alla  determinazione  delle  classi  delle  lauree  delle
professioni sanitarie;
    Visto  il  decreto  ministeriale 17 maggio 2007 con il quale sono
stati  determinati  le  modalita'  ed  i  contenuti  delle  prove  di
ammissione  ai  corsi  di  laurea programmati a livello nazionale per
l'anno accademico 2007-2008;
    Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  e, in
particolare  l'art.  39,  comma 5, cosi' come sostituito dall'art. 26
della legge 30 luglio 2002, n. 189;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n.  334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394, in materia di
immigrazione»;
    Viste  le  disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le
quali  sono  state  regolamentate  le immatricolazioni degli studenti
stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;
    Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno
accademico 2007-2008, riferito alle predette disposizioni;
    Vista  l'offerta  potenziale  formativa  deliberata  dagli organi
accademici  con  espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3,
comma 2, lettere a), b) e c) della richiamata legge n. 264;
    Vista  la  rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie
per  l'anno accademico 2007-2008, di cui all'Accordo Stato-regioni in
data 31 maggio 2007;
    Viste le considerazioni espresse dal tavolo tecnico istituito con
decreto  3 maggio  2007  in  vista  della  programmazione  dei  corsi
universitari  per  il  prossimo anno accademico, di cui fanno parte i
rappresentanti  del  Ministero  della  salute, della Conferenza per i
rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome, del
Comitato   nazionale   di   valutazione  del  sistema  universitario,
dell'Osservatorio  delle  professioni  sanitarie,  i presidenti delle
conferenze  dei  presidi  delle facolta' di medicina e chirurgia e di
medicina  veterinaria,  della  Federazione nazionale degli ordini dei
medici  chirurghi  e  odontoiatri  e  della  Federazione degli ordini
veterinari italiani;
    Ritenuto   di   accogliere  i  criteri  di  cui  alle  richiamate
considerazioni  circa la necessita' di correlare l'offerta potenziale
formativa  per ciascuna figura professionale, al fabbisogno sanitario
a livello nazionale, valutandone anche la situazione occupazionale in
genere;
    Ritenuto,  conseguentemente,  di  accogliere l'offerta potenziale
formativa   definita   da   ciascuna   universita'   qualora  risulti
complessivamente,  al  di  sotto dell'esigenza del Servizio sanitario
nazionale;
    Ritenuto  invece  di  definire  in riduzione l'offerta potenziale
formativa  qualora  risulti  a  livello  nazionale, al di sopra delle
esigenze   sia   del   servizio   sanitario   sia  delle  prospettive
occupazionali delle singole figure professionali;
    Ritenuto  in quest'ultima ipotesi di operare con riferimento alle
esigenze  delle singole regioni e province autonome e di coordinare a
questo  scopo  la  programmazione  degli atenei che operano in ambito
regionale;
    Ritenuto  altresi'  di  tener  conto  delle eventuali esigenze di
regioni limitrofe non soddisfatte nel proprio ambito territoriale;
    Ritenuto,   pertanto,   di   determinare  per  l'anno  accademico
2007/2008  il  numero  dei  posti disponibili a livello nazionale per
l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie;
    Considerato di dover disporre la ripartizione degli stessi fra le
universita';
                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  Limitatamente  all'anno  accademico  2007/2008, il numero dei
posti  disponibili  a  livello  nazionale  per le immatricolazioni ai
corsi  di  laurea  delle professioni sanitarie e' determinato per gli
studenti  comunitari  e  non  comunitari  residenti  in Italia di cui
all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non
comunitari   residenti  all'estero,  come  di  seguito  indicato  per
ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

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                         Classe SNT/1:                     |
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c.d.l. in infermieristica                                  |n. 14.484
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c.d.l. in ostetricia                                       | n. 1.067
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c.d.l. in infermieristica pediatrica                       |   n. 314
---------------------------------------------------------------------
    Classe SNT/2:                                          |
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c.d.l. in podologia                                        |   n. 195
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c.d.l. in fisioterapia                                     | n. 2.332
---------------------------------------------------------------------
c.d.l. in logopedia                                        |   n. 518
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c.d.l. in ortottica ed assistenza oftalmologica            |   n. 240
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c.d.l. in terapia della neuro e psicomotricita' della eta' |
evolutiva                                                  |   n. 376
---------------------------------------------------------------------
c.d.l. in tecnica della riabilitazione psichiatrica        |   n. 399
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c.d.l. in terapia occupazionale                            |   n. 246
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c.d.l. in educazione professionale                         |   n. 720
---------------------------------------------------------------------
    Classe SNT/3:                                          |
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c.d.l. in tecniche audiometriche                           |   n. 126
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c.d.l. in tecniche di laboratorio biomedico                | n. 1.250
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c.d.l. in tecniche di radiologia medica, per immagini e    |
radioterapia                                               | n. 1.476
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c.d.l. in tecniche di neurofisiopatologia                  |   n. 181
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c.d.l. in tecniche ortopediche                             |   n. 132
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c.d.l. in tecniche audioprotesiche                         |   n. 292
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c.d.l. in tecniche in fisiopatologia cardiocircolatoria e  |
perfusione cardiovascolare                                 |   n. 193
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c.d.l. in igiene dentale                                   |   n. 692
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c.d.l. in dietistica                                       |   n. 301
---------------------------------------------------------------------
    Classe SNT/4:                                          |
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c.d.l. in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei   |
luoghi di lavoro                                           |   n. 905
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c.d.l. in assistenza sanitaria                             |   n. 297

    2.  In  particolare,  agli  studenti  comunitari e non comunitari
residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.
189,  sono  destinati  i  posti  secondo  la ripartizione di cui alle
tabelle  allegate  che  costituiscono  parte  integrante del presente
decreto,  mentre  agli  studenti  stranieri residenti all'estero sono
destinati  i posti secondo la riserva contenuta, per singolo corso di
laurea, nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data
21 marzo 2005 citate in premesse.