IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

    Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, «Disposizioni
urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei Ministeri», convertito in legge
17 luglio 2006, n. 233;
    Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1,
lettera a) ;
    Viste  le  direttive  dell'Unione  europea  nn.  1026  e 1027 del
18 dicembre 1978;
    Visto  il  decreto  ministeriale in data 28 novembre 2000, con il
quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche e,
in  particolare  quella  relativa  al  corso  di  laurea  in medicina
veterinaria, classe 47/S;
    Visto  il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche
al  regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
    Visto  il  decreto ministeriale 17 maggio 2007, con il quale sono
stati  determinati  le  modalita'  ed  i  contenuti  delle  prove  di
ammissione  ai  corsi  di  laurea programmati a livello nazionale per
l'anno accademico 2007-2008;
    Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  ed in
particolare  l'art.  39,  comma 5, cosi' come sostituito dall'art. 26
della legge 30 luglio 2002, n. 189;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n.  334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n. 394 in materia di
immigrazione»;
    Viste  le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005, con le
quali  sono  state  regolamentate  le immatricolazioni degli studenti
stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;
    Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno
accademico 2007-2008 riferito alle predette disposizioni;
    Vista  la rilevazione del fabbisogno relativo alla professione di
veterinario  per  l'anno  accademico  2007-  2008, di cui all'Accordo
Stato-regioni in data 31 maggio 2007;
    Viste  le  considerazioni  condivise dal Tavolo tecnico istituito
con  decreto  3 maggio  2007  in vista della programmazione dei corsi
universitari  per  il  prossimo anno accademico, di cui fanno parte i
rappresentanti  del  Ministero  della  salute, della Conferenza per i
rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome, del
Comitato   nazionale   di   valutazione  del  sistema  universitario,
dell'Osservatorio  delle  professioni  sanitarie,  i presidenti delle
conferenze  dei  presidi  delle facolta' di medicina e chirurgia e di
medicina  veterinaria,  della  Federazione nazionale degli ordini dei
medici  chirurghi  e odontoiatri e della Federazione degli ordini dei
veterinari italiani;
    Ritenuto  di condividere le ponderate considerazioni espresse dal
citato  Tavolo  da  cui  deriva la opportunita' di definire l'offerta
formativa  degli  atenei  correlandola  alla  richiamata  rilevazione
attraverso  una  progressiva  riduzione su base pluriennale a partire
dal  prossimo  anno  accademico,  tenendo  anche conto della qualita'
formativa  cosi'  come  richiesta dalle direttive dell'Unione europea
nn.1026  e 1027 del 18 dicembre 1978 e della conseguente approvazione
da  parte  dell'European Association of Establishments for Veterinary
Education (EAEVE);
    Ritenuto,   in   tal   caso,  che  la  definizione  in  riduzione
dell'offerta  formativa  non  si  estenda  a  quegli atenei che hanno
ottenuto  dal  predetto  Organismo  un  riconoscimento  di qualita' a
livello europeo e, al contrario riguardi, nella misura fissata per il
prossimo  anno  accademico del dieci per cento, quegli Atenei che non
presentano adeguati requisiti funzionali e strutturali e nella misura
del cinque per cento le rimanenti sedi;
    Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2007-2008, il
numero  dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al
corso  di  laurea  specialistica/magistrale  in  medicina veterinaria
afferente  alla  classe  47/S e di dover disporre la ripartizione dei
posti stessi tra le universita';
                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  Limitatamente  all'anno  accademico  2007/2008, il numero dei
posti  disponibili  a  livello  nazionale  per le immatricolazioni ai
corsi  di  laurea  specialistica/magistrale  in  medicina veterinaria
afferente   alla   classe   47/S  e'  determinato  in  n.  1.481.  In
particolare,  agli  studenti comunitari e non comunitari residenti in
Italia,  di  cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono
destinati  n.  1.342  posti  ripartiti  fra le Universita' secondo la
tabella  allegata  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto e agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati
n. 139 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle
disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.