IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   Regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Vista la direttiva della Commissione 2006/134/CE dell'11 dicembre
2006,   relativa   all'iscrizione  della  sostanza  attiva  fenarimol
nell'allegato I della direttiva 91/414/CE;
    Vista,  in  particolare,  la  Parte  A  dell'allegato alla citata
direttiva  che individua gli impieghi della sostanza attiva fenarimol
giudicati   conformi   alle   condizioni   stabilite   dall'art.   5,
paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CE;
    Rilevato  che  i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al
presente  decreto  sono  attualmente  autorizzati  solo  per impieghi
diversi  da  quelli  indicati nella Parte A dell'allegato alla citata
direttiva di iscrizione della sostanza attiva fenarimol;
    Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere alla revoca dei prodotti
fitosanitari  contenenti  la  sostanza attiva fenarimol, riportati in
allegato;
    Ritenuto  inoltre  di  limitare  al  30 giugno 2007 il periodo di
smaltimento   delle   scorte  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti
fenarimol riportati in allegato;
    Visto  l'art.  23  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in commercio dei prodotti
fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva fenarimol, elencati in
allegato,  sono  revocate  dalla  data del presente decreto in quanto
concesse esclusivamente per colture diverse da quelle riportate nella
Parte   A   dell'allegato   alla   citata   direttiva  di  iscrizione
2006/134/CE.