IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;
  Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che
stabiliscono  le modalita' dettagliate per l'attuazione della seconda
fase  del  programma  di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della
direttiva 91/414/CEE;
  Vista la decisione della Commissione 2007/356/CE del 21 maggio 2007
relativa   alla  non  iscrizione  della  sostanza  attiva  triclorfon
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Visto  che  nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza
attiva dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare sono emerse
preoccupazioni  dovute principalmente alla mancanza di numerosi studi
che  non  hanno  permesso  di effettuare una valutazione completa del
rischio e dimostrare pertanto un uso sicuro della sostanza attiva;
  Considerato  che  dalle  conclusioni di detta valutazione e' emerso
che  numerosi  punti  rimanevano irrisolti e che, pertanto i prodotti
fitosanitari   contenenti   triclorfon,  nelle  condizioni  d'impiego
proposte, non soddisfano, in generale le condizioni previste all'art.
5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  inoltre  che  tale  decisione  di  non  inclusione non
esclude  la  possibilita' di poter presentare, conformemente a quanto
previsto  dall'art.  6,  paragrafo 2,  della direttiva 91/414/CEE una
successiva richiesta d'iscrizione della sostanza attiva enitrotion;
  Considerato  che  in  attuazione  della decisione della Commissione
2007/356/CE,  gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare
le  autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza
attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, ne'
usufruire  delle  deroghe  previste  dall'art.  8, paragrafo 2, della
direttiva 91/414/CEE;
  Ritenuto   di  dover  attuare  la  suddetta  decisione  comunitaria
revocando  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza attiva
autorizzata in Italia;
  Considerato  che,  per  la vendita e l'utilizzazione delle giacenze
esistenti  di  prodotti  fitosanitari  contenenti  la sostanza attiva
triclorfon,  deve  essere  concesso un periodo non superiore a dodici
mesi   a  decorrere  dalla  data  di  revoca  dei  suddetti  prodotti
fitosanitari;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  pone  in  vendita  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati e le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  La  sostanza  attiva triclorfon non e' iscritta nell'allegato I
del  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.