IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;
  Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che
stabiliscono  le modalita' dettagliate per l'attuazione della seconda
fase  del  programma  di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della
direttiva 91/414/CEE;
  Vista  la decisione della Commissione 2007/389/CE del 6 giugno 2007
relativa   alla   non  iscrizione  della  sostanza  attiva  malathion
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Visto  che  nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza
attiva dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare sono emerse
preoccupazioni principalmente di tipo tossicologico;
  Considerato  che  dalle  conclusioni di detta valutazione e' emerso
che  dette  preoccupazioni  rimanevano  irrisolte  e  che, pertanto i
prodotti   fitosanitari   contenenti   malathion,   nelle  condizioni
d'impiego   proposte,  non  soddisfano,  in  generale  le  condizioni
previste  all'art.  5,  paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva
91/414/CEE;
  Considerato  che tale decisione di non inclusione non pregiudica la
presentazione,   conformemente   a   quanto   previsto  dall'art.  6,
paragrafo 2,  della  direttiva 91/414/CEE di una successiva richiesta
d'iscrizione della sostanza attiva malathion;
  Considerato  che  in  attuazione  della decisione della Commissione
2007/389/CE,  gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare
le  autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza
attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, ne'
usufruire  delle  deroghe  previste  dall'art.  8, paragrafo 2, della
direttiva 91/414/CEE;
  Ritenuto   di  dover  attuare  la  suddetta  decisione  comunitaria
revocando  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza attiva
autorizzata in Italia;
  Considerato  che,  per  la vendita e l'utilizzazione delle giacenze
esistenti  di  prodotti  fitosanitari  contenenti  la sostanza attiva
malathion,  deve  essere  concesso  un periodo non superiore a dodici
mesi   a  decorrere  dalla  data  di  revoca  dei  suddetti  prodotti
fitosanitari;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  pone  in  vendita  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati e le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. La sostanza attiva malathion non e' iscritta nell'allegato I del
decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194  che  ha  recepito  la
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.