IL MINISTRO DEI TRASPORTI

  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce  la  competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in
materia  di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006, n. 181, convertito nella
legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia
di  riordino  delle  attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il
quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio  1995,  di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
che  modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento
delle  legislazioni  degli Stati membri relative all'omologazione dei
veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi, pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  148  del  27 giugno 1995, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 182 del 7 agosto
2003,  di  attuazione  della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso, e successive modificazioni;
  Vista   la  direttiva  2005/64/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  26 ottobre  2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione  europea  n. L 310 del 25 novembre 2005 sull'omologazione
dei  veicoli  a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilita',
riciclabilita'   e   recuperabilita'  e  che  modifica  la  direttiva
70/156/CEE del Consiglio;

                             A d o t t a
                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
  1.  Il presente decreto stabilisce le disposizioni amministrative e
tecniche  per  l'omologazione  di  veicoli  di  cui  all'art.  2  per
garantire   che   i   loro  componenti  e  materiali  possano  essere
riutilizzati,   riciclati   e  recuperati  nelle  percentuali  minime
precisate  all'allegato  I  e  fissa provvedimenti particolari atti a
garantire  che  il  reimpiego  di  tali componenti non comprometta la
sicurezza o dia luogo a rischi ambientali.