IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del
30  gennaio  1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto
ministeriale  26  maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445;  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165; il decreto
interministeriale  4  giugno  2001;  il  decreto del Presidente della
Repubblica  18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il
decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59;
  Viste:  l'istanza,  presentata  ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2,
del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di
formazione   professionale  per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese
appartenente  alla  Comunita'  europea  dalla persona sotto indicata,
nonche'  la  documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima,
rispondente  ai  requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato
decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di
formazione;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  (art.  1, comma 2, citato decreto
legislativo  n.  115/1992)  a  quella  cui  la persona interessata e'
abilitata  nel  Paese  che  ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1,
decreto legislativo n. 115/1992);
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed  art.  2  decreto  legislativo  n.  115/1992),  al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post secondari di durata
minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi nella seduta del 21 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art.
12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto  il decreto direttoriale datato 19 marzo 2007 (prot. n. 2699)
che   subordina   al   superamento   di   misure   compensative,   il
riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;
  Vista  la  nota  datata  13  giugno 2007, prot. n. 6191/C10, con la
quale  l'Ufficio per scolastico regionale il Friuli-Venezia Giulia di
Trieste  ha  fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure
compensative (tirocinio di adattamento);
  Accertato  che  sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento,
atteso   che   il  titolo  posseduto  dall'interessata  comprova  una
formazione  professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 115;
                              Decreta:

  1. Il titolo di formazione:
    «Diploma»  n.  3-175/06,  conseguito  in  data  15 novembre 2006,
presso  la  Pedagoska  Fakulteta  Koper - Facolta' di studi educativi
dell'Universita'   del   Litorale   di  Capodistria  (Slovenia),  che
conferisce  il titolo professionale di «profesorica razrednega pouka»
(insegnante   nelle   scuole  primarie),  posseduto  dalla  cittadina
italiana Ketty Furlan nata a Trieste (Italia) il 23 dicembre 1981, ai
sensi  e  per  gli  effetti  di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  115, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto
direttoriale   citato   in   premessa,   e'  titolo  di  abilitazione
all'esercizio  della  professione di insegnante nelle scuole primarie
con lingua d'insegnamento slovena in Italia.
  2.  Il  presente decreto, per quanto dispone l'art. 2, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 26 giugno 2007
                                         Il direttore generale: Dutto