IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6  del decreto legislativo
25 luglio 1998 286 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del sig.ra Guevara Escobar Luisa Fernanda, nata a
Bogota'  (Colombia)  il 19 agosto 1973, cittadina colombiana, diretta
ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto
legislativo  n.  115/1992, il riconoscimento del titolo professionale
colombiano di «Psicologa» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia
della professione di psicologa;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Titulo  de  psicologa», conseguito presso la «Pontificia Universidad
Javeriana» in data 24 ottobre 1996;
  Considerato  inoltre che e' iscritta presso la «Secretala Distrital
de Salud de Santa Fe' de Bogota» dall'11 luglio 1997;
  Vista   la   documentazione  presentata  dall'istante  relativa  ad
attivita'  professionale  di psicologa presso l'«Istituzione Leonardo
da Vinci» di Bogota' dal 1° settembre 1999 al 6 settembre 1996;
  Viste  le  conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del
12 aprile 2007;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi citata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante, e
che  risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle
seguenti  materie:  1)  psicologia  dinamica,  2)  psicopatologia; 3)
teoria  e  tecnica  dei  tets;  4) psicologia clinica; 5) deontologia
professionale;
  Visti   gli  articoli 9  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e
successive   integrazioni,   per   cui   lo   straniero  regolarmente
soggiornante  nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare
di  un  permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di
rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
  Considerato  che  la  richiedente possiede una carta di soggiorno a
tempo  indeterminato,  rilasciata  dalla  Questura di Torino, come da
quest'ultima confermato in data 19 agosto 2005;
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla   sig.ra   Guevara  Escobar  Luisa  Fernanda  nata  a  Bogota'
(Colombia)  il  19 agosto 1973, cittadina colombiana, e' riconosciuto
il  titolo  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  degli  «Psicologi» sez. A e l'esercizio della
professione in Italia.