LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Nell'odierna seduta del 14 giugno 2007:
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1392/2001  della Commissione, del
9 luglio 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE)
n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel
settore  del  latte  e  dei prodotti lattiero-caseari che all'art. 8,
paragrafo 3,   consente   agli   Stati   membri  di  adottare  misure
complementari  per  garantire  il  pagamento del prelievo dovuto alla
Comunita' entro i termini stabiliti dalla legge;
  Vista  la legge 30 maggio 2003, n. 119, che all'art. 1, comma 9, in
caso   di  mancato  versamento  del  prelievo  supplementare  dovuto,
consente  alle  Amministrazioni  regionali di attivare i procedimenti
coattivi previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori;
  Vista  la  legge  5 giugno  2003,  n. 131, che all'art. 8, comma 6,
stabilisce che il Governo puo' promuovere la stipula di intese presso
questa   Conferenza,   dirette   a  favorire  l'armonizzazione  delle
rispettive legislazioni per il raggiungimento di posizioni unitarie o
per il conseguimento di obiettivi comuni;
  Vista  l'intesa  sancita  da questa Conferenza il 14 dicembre 2006,
tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le
Regioni  e  Province  autonome allo scopo di definire le procedure di
recupero del prelievo supplementare di cui sopra;
  Vista  la  proposta  di  modifica in esame, trasmessa dal Ministero
delle  politiche  agricole alimentari e forestali con nota protocollo
n.  4735,  pervenuta  l'11 maggio  2007  alla  Segreteria  di  questa
Conferenza  e  da  quest'ultima  inviata  in pari data alle Regioni e
Province   autonome   con   nota   protocollo  n.  2348,  che,  nella
considerazione  degli  esiti  positivi  gia'  raggiunti con la citata
intesa  del  14 dicembre  2006,  al  fine di ottimizzarne i risultati
propone  di modificare il punto 4, affidando direttamente all'Agenzia
per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA)  la riscossione coattiva
dell'importo  ancora  dovuto  dal produttore, mediante l'iscrizione a
ruolo delle somme indebitamente percepite, allo scopo di garantire un
piu' efficace monitoraggio delle operazioni di recupero stesso;
  Considerato   l'esito  favorevole  raggiunto  in  sede  tecnica  il
31 maggio  2007,  sul  testo  con  alcune modifiche concordate, nelle
premesse, per una migliore chiarezza sulle motivazioni che sottendono
la   scelta   dell'affidamento   diretto   da  AGEA,  successivamente
confermate,  da  parte  degli  Assessori  regionali,  nel corso della
seduta  di Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di
agricoltura  del 7 giugno 2007, che si e' pertanto concluso con esito
favorevole;
  Visto il testo emendato trasmesso dal Ministero competente con nota
protocollo  n.  6154  pervenuta  il 13 giugno 2007 alla Segreteria di
questa  Conferenza,  che  ne  ha  provveduto l'inoltro alle Regioni e
Province  autonome il 14 giugno del corrente anno con nota protocollo
n. 3075;
  Visti  gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso
della  quale  i  Presidenti  delle  Regioni e delle Province autonome
hanno  espresso  il  loro avviso favorevole sulla modifica all'intesa
summenzionata   con   le  modifiche  concordate  in  sede  tecnica  e
confermate dal citato Comitato;
  Acquisito   l'assenso  del  Governo  e  delle  regioni  e  province
autonome;
                           Sancisce intesa

sulla modifica all'intesa del 14 dicembre 2006 tra il Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali e le Regioni e Province
autonome  sulle  procedure  di  recupero  del prelievo supplementare,
mediante  compensazione,  nel  settore lattiero-caseario, nei termini
indicati  nel documento allegato, parte integrante del presente atto.
(Allegato 1).
    Roma, 14 giugno 2007
                     Il presidente: Lanzillotta

                        Il segretario: Busia