IL DIRETTORE GENERALE

    Visto  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
    Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,
convertito  in  legge  24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni
urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione dei conti
pubblici, in particolare i commi 1 e 5, lettere f) e f-bis);
    Visto  il  decreto  20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della
salute  di  concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il
Ministro  della  funzione  pubblica, concernente «Regolamento recante
norme  sull'organizzazione  ed il funzionamento dell'Agenzia italiana
del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  30 aprile 2004,
registrato  in  data  17 giugno  2004  al  n. 1154 del registro visti
semplici dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute,  con  il  quale  e' stato designato il dott. Nello Martini in
qualita' di direttore generale dell'AIFA;
    Vista  la delibera n. 26 del consiglio di amministrazione in data
27 settembre 2006;
    Vista   la   propria   determinazione   del   27 settembre  2006,
concernente   «Manovra   per  il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata  e  non  convenzionata»  con  cui e' stata adottata una
misura  finalizzata  a  ridurre  nella  misura  del  5%  il prezzo al
pubblico  dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal Servizio
sanitario nazionale, gia' vigente; nonche' di rideterminare lo sconto
al  produttore  dello  0,6%, gia' disposto con la determinazione AIFA
del  30 dicembre  2005,  citata  in premesse e mantenere in vigore le
predette  misure  fino ad integrale copertura del disavanzo accertato
per  il  2006,  previa  verifica  da effettuarsi entro il termine del
15 febbraio 2007;
    Visto  l'art.  1,  comma 796,  lettera g) della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  che  consente alle aziende farmaceutiche di chiedere
all'AIFA la sospensione degli effetti di cui alla deliberazione n. 26
del  27 settembre 2006, di cui sopra, previa dichiarazione di impegno
al  versamento  alle  regioni  degli  importi individuati da apposite
tabelle  di  equivalenza  degli  effetti  economico-finanziari per il
Servizio sanitario nazionale;
    Vista  la  determinazione  AIFA  del  9 febbraio 2007, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  21 febbraio  2007,  n.  43,  recante
l'elenco  relativo  alle  aziende  e  alle  confezioni di specialita'
medicinali   che   si   sono  avvalse  della  facolta'  di  ripianare
l'eccedenza di spesa farmaceutica secondo le modalita' di pay back;
                             Determina:

                               Art. 1.
    1.  E'  approvato  l'allegato  elenco  (Allegato 1),  recante  le
confezioni  dei  medicinali  classificati  nella  fascia  A)  di  cui
all'art.  8,  comma 10  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, oggetto
della  manovra  di  pay  back,  per  i  quali  sono ripristinati, con
decorrenza  1° luglio  2007,  i prezzi in vigore il 30 settembre 2006
nonche'   quelli  successivamente  a  tale  data  rideterminati.  E',
altresi',   approvato  l'allegato  elenco  (Allegato 2),  recante  le
confezioni  dei  medicinali classificati nella classe A) di cui sopra
ad uso esclusivamente ospedaliero (H).