IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista la Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca
e  allo  sviluppo,  n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Commissione europea del 17 febbraio 1996, n. C 45;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  e della programmazione economica,
26 gennaio   2000,  recante  l'individuazione  degli  oneri  generali
afferenti  il  sistema  elettrico,  tra  cui  gli  oneri  relativi al
finanziamento  delle  attivita'  di  ricerca  e sviluppo di interesse
generale per il sistema elettrico;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo
2006,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006,
recante  nuove  modalita'  di gestione del Fondo per il finanziamento
delle  attivita'  di  ricerca e sviluppo di interesse generale per il
sistema  elettrico  nazionale  e abrogazione del decreto del Ministro
delle  attivita'  produttive  28 febbraio  2003  (di seguito: decreto
8 marzo 2006);
  Visti in particolare:
    l'art.  2,  comma 1,  che prevede la predisposizione da parte del
Comitato  di esperti di ricerca per il settore elettrico (di seguito:
CERSE)  del  Piano  triennale,  contenente  i progetti e le priorita'
della  ricerca  di  sistema,  gli  obiettivi  ed  i risultati attesi,
nonche'  la  previsione  di fabbisogno per il finanziamento del Fondo
per  le  attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il
sistema elettrico nazionale (di seguito: Fondo);
    l'art. 2, comma 3, che prevede l'approvazione del Piano triennale
predisposto  dal  CERSE  e della relativa previsione di fabbisogno da
parte del Ministero delle attivita' produttive;
    l'art.  3,  comma 1,  lettera a),  secondo il quale i progetti di
ricerca   di  cui  all'art.  10,  comma 2,  lettera a),  del  decreto
26 gennaio  2000,  possono essere interamente finanziati dal Fondo, a
condizione  che  i  progetti di ricerca soddisfino i requisiti di cui
all'art.  10, comma 1, del medesimo decreto e non beneficino di altri
finanziamenti;
    l'art.  4,  comma 1,  secondo  cui  il  Ministero delle attivita'
produttive  puo' stipulare Accordi di programma per lo svolgimento di
attivita'  di  ricerca  di  interesse  generale  contenuti  nel Piano
triennale e rientranti nelle attivita' di ricerca di cui all'art. 10,
comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000;
  Visto  il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo
2006  (di seguito: decreto 23 marzo 2006), pubblicato nel supplemento
ordinario  n. 111, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del  4 maggio 2006, n. 102, recante approvazione del «Piano triennale
e  Piano  operativo annuale per le attivita' di ricerca e sviluppo di
interesse  generale per il sistema elettrico nazionale e attribuzione
delle risorse del Fondo, di cui al decreto 26 gennaio 2000»;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto 23 marzo 2006, con il quale e'
disposto  che  per  lo  sviluppo  delle attivita' di ricerca a totale
beneficio  degli utenti del sistema elettrico nazionale, il Ministero
stipula  Accordi  di  programma  con  l'Ente per le Nuove tecnologie,
l'Energia  e l'Ambiente (ENEA), il Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR),  la  societa'  CESI  Ricerca  S.p.a.  e  l'Istituzione  per la
Promozione Industriale (IPI);
  Viste  le  proposte  di  programmi di attivita' presentate ai sensi
dell'art.  3,  comma 3, del decreto 23 marzo 2006, rispettivamente da
ENEA, CNR e CESI Ricerca Spa;
  Vista  la  decisione della Commissione europea - Direzione generale
per   la  concorrenza,  del  20 dicembre  2006,  n.  (2006)6681  def,
sull'Aiuto   di   stato  NN.27/05  Ricerca  e  sviluppo  nel  settore
elettrico,  con la quale e' stato espresso parere favorevole circa la
compatibilita'  con  il  Trattato  del  regime  di finanziamento alle
attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  nel  settore  elettrico adottato
dall'Italia  e  sono  stati valutati positivamente gli strumenti e le
condizioni  di  finanziamento  dei  progetti  di ricerca a carico del
Fondo;
  Vista  l'intesa  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas
rilasciata con deliberazione 22 febbraio 2007, n. 33/07;
  Visto  il  decreto-legge  18 giugno  2007,  n. 73, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 18 giugno 2007, n.
139,   recante   misure  urgenti  per  l'attuazione  di  disposizioni
comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
  Considerato che, in data 30 giugno 2006, e' cessato l'incarico, per
decorrenza  dei  termini,  dei  componenti  del CERSE, costituito con
decreto del Ministro delle attivita' produttive 16 maggio 2003;
  Considerato   che   la  decisione  della  Commissione  europea,  n.
(2006)6681  def,  sull'Aiuto  di stato NN. 27/05, e' stata assunta in
data 20 dicembre 2006 e che, solo a decorrere da tale data, il regime
che  l'Italia  intende  applicare al finanziamento delle attivita' di
ricerca   sviluppo   nel   settore   elettrico  e'  stato  dichiarato
compatibile con la disciplina comunitaria in materia di ricerca;
  Considerata  la  necessita'  di  dare  operativita' al Fondo per il
finanziamento  delle  attivita'  di  ricerca  e sviluppo di interesse
generale  per  il sistema elettrico nazionale, avviando quanto meno i
progetti attivita' di ricerca di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),
del decreto 8 marzo 2006 (Tipologia «a»);
  Considerato  che ENEA, CESI Ricerca S.p.a. e CNR hanno gia' avviato
parte  delle attivita' di ricerca oggetto degli Accordi di programma,
tenuto  conto della valenza strategica dei relativi temi di ricerca e
della  necessita' di garantire un'adeguata continuita' alle attivita'
di  ricerca  avviate  nel  triennio 2003-2005, di cui alcuni progetti
previsti  dagli  Accordi  di  programma  costituiscono una necessaria
evoluzione, anche ai fini della sicurezza del sistema elettrico;
  Considerato  che  nel  periodo  2000-2003 l'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  ha  amministrato  in  via  transitoria i costi
relativi  all'attivita'  di  ricerca e sviluppo di interesse generale
per  il  sistema elettrico, in quanto inclusi tra gli oneri afferenti
il sistema elettrico;
  Ritenuto necessario, sulla base delle considerazioni sopra esposte,
riconoscere,   in   via   transitoria,   i  costi  sostenuti  per  il
conseguimento  degli  obiettivi,  intermedi  e finali, previsti per i
progetti di ricerca oggetto degli Accordi di programma, limitatamente
alle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  di  cui al Piano operativo
annuale   relativo  al  2006,  previa  verifica  della  pertinenza  e
congruita' dei medesimi costi;
  Ritenuto   opportuno   garantire   l'ulteriore   continuita'  delle
attivita'  di  ricerca e sviluppo a valenza strategica e pluriennale,
avviate  sulla  base  del  Piano  operativo  annuale relativo al 2006
nell'ambito degli Accordi di programma, in coerenza con le previsioni
di  fabbisogno del Piano triennale approvato con decreto del Ministro
delle attivita' produttive 23 marzo 2006;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Al  fine  di  garantire  il  sollecito avvio delle attivita' di
ricerca  e  sviluppo  a valenza strategica e a totale beneficio degli
utenti del sistema elettrico nazionale, le funzioni del CERSE, di cui
al  decreto  8 marzo 2006, sono attribuite, in via transitoria e fino
alla  ricostituzione  ed  alla  ripresa  di operativita' del suddetto
Comitato, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
  2. In particolare, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas:
    a) valuta  lo  stato  di  avanzamento  delle attivita' di ricerca
oggetto  del  Piano  operativo  annuale  2006, secondo le proposte di
programmi  di  attivita'  presentate,  ai  sensi del decreto 23 marzo
2006,  dai  soggetti affidatari di Accordi di programma e definisce i
costi   da   ammettere  ai  contributi  del  Fondo,  nei  limiti  dei
finanziamenti  previsti  dall'allegato  1 del citato decreto 23 marzo
2006, previa verifica di pertinenza e congruita' dei medesimi costi;
    b) aggiorna,  a  stralcio,  il Piano operativo annuale per l'anno
2007,   con   relativa   previsione   di  fabbisogno,  da  sottoporre
all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, tenuto conto
delle seguenti finalita':
    1)  prosecuzione  dei progetti di ricerca di cui e' necessario il
prolungamento  al fine di evitare interruzione di programmi di sicuro
interesse per il sistema elettrico;
    2)  mantenimento  di impegni assunti dal governo anche in sede di
organismi internazionali.