IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Culeddu  Dore Caterina, nata il 15
aprile  1971  a  Sassari, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo  professionale di «Abogado» ai fini dell'iscrizione all'albo e
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  «Dottore  in  giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di
Sassari  in data 7 novembre 2002 e che detto titolo e' stato altresi'
omologato  al  titolo  accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho»
con  delibera  del  «Ministerio  de  Educacion  y  Ciencia»  spagnolo
del settembre 2006;
  Preso atto che la sig.ra Culeddu Dore ha prodotto il certificato di
compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'Ordine degli avvocati di
Oristano in data 12 novembre 2004;
  Considerato  che  l'istante  e'  iscritta  all'«Ilustre  Colegio de
Abogados de Madrid» (Spagna) dal 12 febbraio 2007;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto   l'art.  6,  n.  2,  del  decreto  legislativo  n.  115/1992
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 22 maggio 2007;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella nota scritta in atti;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Culeddu  Dore  Caterina,  nata  il  15  aprile 1971 a
Sassari,  cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale
di  «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.