IL MINISTRO DELLA SALUTE


                           di concerto con


 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
relativo  alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo umano,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
  Viste  le  motivate  richieste  della  regione  Campania  circa  la
necessita'  di  un  ulteriore  periodo  di  deroga,  al  fine di dare
completa  attuazione  ai  provvedimenti necessari per ripristinare la
qualita' dell'acqua;
  Visti  i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore
di sanita' nella seduta del 20 dicembre 2005;
  Considerato  che,  ai  sensi del comma 11 del succitato art. 13, la
popolazione  interessata  deve essere tempestivamente e adeguatamente
informata  circa  le  deroghe  applicate  e  delle  condizioni che le
disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve
provvedere   a   formare   raccomandazioni   a  gruppi  specifici  di
popolazione  per  i  quali  la  deroga  possa  costituire  un rischio
particolare;
  Considerato  che  la  valutazione di non potenziale pericolo per la
salute  umana  viene  effettuata  comprendendo  anche la quantita' di
parametro  eventualmente  assunta  con gli alimenti, sia preparati in
ambito  domestico  sia  in  industrie alimentari che distribuiscono i
loro  prodotti  esclusivamente  nell'ambito geografico ricompreso dal
provvedimento di deroga;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Per il parametro fluoro la Regione Campania puo' stabilire fino
al  31 dicembre  2007  il rinnovo della deroga al valore di parametro
fissato  nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 2,5
mg/l  per  i  comuni, o parte di essi, di Cercola, Ercolano, Massa di
Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, S. Anastasia, S. Giorgio
a  Cremano,  S. Giuseppe  Vesuviano,  S. Sebastiano al Vesuvio, Somma
Vesuviana, Torre del Greco, Volla, e Nola.
  2.   L'eventuale   rinnovo   e'  vincolato  alla  presentazione  di
documentazione  dettagliata  dello  stato di avanzamento delle misure
correttive   e   relativi   interventi  sul  territorio  compreso  il
calendario  dei  lavori,  la  stima  dei costi, la relativa copertura
finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate.
  3.  Sono  escluse  dai  provvedimenti  di  deroga  e  sono comunque
obbligate  al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa,  le
industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con
distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle
autorita'  competenti  la  valutazione  di  ulteriori  esclusioni e/o
limitazioni temporali.
  4.   La   Regione  deve  provvedere  ad  informare  la  popolazione
interessata  in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo
2 febbraio  2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata
concentrazione del predetto parametro.
  5.  Le  deroghe  al  valore  del  parametro  fluoro  possono essere
concesse  dalla  Regione  Campania  a condizione che in tutte le zone
interessate:
    siano  state informate le Autorita' competenti al fine di evitare
l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi;
    sia  avvisata  la  popolazione  generale  sulla  opportunita'  di
limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro;
    venga  predisposto un opuscolo informativo in merito al fluoro da
distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili.