IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  20,  della  legge  11 marzo 1988, n. 67 e successive
modificazioni   e  integrazioni  che  autorizza  l'esecuzione  di  un
programma  pluriennale  di  interventi in materia di ristrutturazione
edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico  e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per
anziani  e  soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di
30.000 miliardi di lire, integrato dall'art. 83, comma 3, della legge
23 dicembre  2000,  n. 388, che eleva tale importo 34.000 miliardi di
lire;
  Visto  l'art.  28,  comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
che autorizza la spesa di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni
2000,   2001   e   2002  per  il  potenziamento  delle  strutture  di
radioterapia,
  Vista  la  lettera  circolare  del  Ministro della sanita' prot. n.
100/scps/6.7691  del  18 giugno  1997,  nella quale sono indicati gli
obiettivi  e  le  modalita'  di  avvio  della seconda fase del citato
programma di investimenti;
  Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  124  del  30 maggio  1997 che stabilisce i criteri per
l'avvio  della  seconda  fase del programma nazionale di investimenti
previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
  Visto  il  decreto-legge  17 maggio  1996,  n.  280 convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   18 luglio   1996,   n.  382  recante
«Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n.  430  come  sostituito  dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n.
144,  che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione
tecnica,   amministrativa   e   finanziaria  attribuite  al  Comitato
interministeriale per la programmazione economica;
  Vista  la  delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  169  del 27 luglio 1998 «Programma nazionale
straordinario  di  investimenti  in  sanita'.  Art.  20  della  legge
11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio»;
  Vista  la  delibera  CIPE  2 agosto  2002,  n. 65, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata dalla
delibera  CIPE  n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  115  del  19 maggio 2005 - «Prosecuzione del programma
nazionale  di  investimenti  in sanita', art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  l'art. 4, lettera b), del regolamento approvato con delibera
CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
257  del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire
al  Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti
in   materia   di   edilizia  sanitaria,  suscettibili  di  immediata
realizzazione,  ai  sensi  del  citato  art. 20 della legge n. 67 del
1988;
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre
1998,  n.  450,  convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma   di   investimenti,  nonche'  la  tabella  F  delle  leggi
finanziarie  23 dicembre  1999,  n.  488,  23 dicembre  2000, n. 388,
28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003,
n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311 e 23 dicembre 2005, n. 266;
  Visto  l'accordo  tra Governo, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  sulla  semplificazione  delle  procedure  per
l'attivazione  dei  programmi  di investimento in sanita', sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre
2002;
  Vista l'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento  e  Bolzano  del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della  legge  5 giugno  2003,  n.  131,  in  attuazione  dell'art. 1,
comma 173,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare
del  18 maggio  2005  avente per oggetto «Programma investimenti art.
20, legge n. 67 del 1988 applicazione intesa del 23 marzo 2005 tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano»;
  Vista  la  suddetta  legge  23 dicembre  2005,  n. 266 (finanziaria
2006),  art.  1, commi 285, 310, 311 e 312 che detta disposizioni per
l'attuazione  del  programma  straordinario  di  investimenti  di cui
all'art.  20  della  citata  legge  n.  67  del  1988,  e  successive
modificazioni;
  Vista  la  nota  circolare  del  Ministero  della  salute  prot. n.
2749/DGPROG/7-P/I6.a.h   dell'8 febbraio   2006  avente  per  oggetto
«Programma  investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 - Applicazione
art.  1,  commi 285,  310,  311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266
(finanziaria 2006)»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, del 12 maggio 2006, con il
quale  si  e' proceduto a una prima ricognizione delle risorse resesi
disponibili  in  applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312 della
citata legge n. 266/2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale n. 154 del 5 luglio 2006;
  Considerato   che   le  disposizioni  citate  prevedono  periodiche
ricognizioni delle risorse che si rendono disponibili in applicazione
di  quanto  disposto dall'art. 1, commi 310 e 311, della citata legge
n.  266  del  2005,  si  e'  proceduto alla ricognizione di tutti gli
accordi  di  programma  sottoscritti  con  le  regioni  e le province
autonome  soggetti  a  risoluzione  e  che  a seguito di una verifica
congiunta  con  le  regioni  e  le province autonome interessate sono
stati individuati gli interventi relativi alle parti degli accordi di
programma  che  hanno  perso  efficacia con la conseguente revoca dei
corrispondenti impegni di spesa;
  Tenuto  conto  che  risultano  risolti,  limitatamente  alla  parte
relativa  agli  interventi  per  i  quali  la  relativa  richiesta di
ammissione  al finanziamento non e' stata presentata entro il termine
temporale  previsto  dal citato art. 1, comma 310, della legge n. 266
del  2005  con  la  conseguente  revoca dei corrispondenti impegni di
spesa, gli accordi di programma sottoscritti con le seguenti regioni:
    regione  Valle  D'Aosta,  accordo sottoscritto in data 13 gennaio
2005   per   un   importo   complessivo   a  carico  dello  Stato  di
Euro 4.131.655,00, di cui al 31 dicembre 2006 risultano non richiesti
Euro 2.019.320,00;
    regione  Veneto,  accordo  sottoscritto in data 1° settembre 2004
per    un    importo    complessivo   a   carico   dello   Stato   di
Euro 42.836.758,25,   di   cui  al  31 dicembre  2006  risultano  non
richiesti Euro 18.997.004,52;
    regione Abruzzo, accordo sottoscritto in data 14 ottobre 2004 per
un importo complessivo a carico dello Stato di Euro 30.280.964,94, di
cui al 31 dicembre 2006 risultano non richiesti Euro 1.545.498,00;
    regione  Sicilia, accordo sottoscritto in data 30 aprile 2002 per
un importo complessivo a carico dello Stato di Euro 1.104.676.801,27,
di    cui    al    31 dicembre    2006    risultano   non   richiesti
Euro 44.451.445,30;
  Tenuto conto che, per quanto riguarda l'accordo sottoscritto con la
regione  Lazio  in  data 22 settembre 2000, per l'intervento relativo
alla «Realizzazione del distretto sanitario di Civita Castellana» per
un  importo  a carico dello Stato di Euro 805.130,48 la regione Lazio
ha  richiesto  l'ammissione  a finanziamento con nota prot. n. 104543
del  15 settembre 2004 ma successivamente, nel corso dell'istruttoria
della   richiesta,   ne   ha   dichiarato  cessato  l'interesse  alla
realizzazione  con  nota  prot.  n.  74671 del 27 giugno 2006, con la
conseguente  revoca  dei  corrispondenti  impegni  di  spesa, come di
seguito rappresentato:
    regione Lazio, accordo sottoscritto in data 22 settembre 2000 per
un  importo  complessivo a carico dello Stato di Euro 755.755.137,46,
di cui 31 dicembre 2006 risultano non richiesti Euro 805.130,48;
  Preso  atto che a seguito della risoluzione dei suddetti accordi di
programma  le  risorse  resesi  disponibili  complessivamente, per le
finalita'  indicate dall'art. 1, comma 311, della citata legge n. 266
del  2005,  sono pari ad un importo totale dei finanziamenti a carico
dello  Stato  di  euro 67.818.398,30 come specificato nella colonna 2
della  tabella  di  cui  all'allegato  A  che fa parte integrante del
presente decreto, corrispondenti a venti interventi;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  In  applicazione  di  quanto  disposto dall'art 1, comma 310, della
legge  23 dicembre  2005,  n. 266, le risorse complessivamente resesi
disponibili  a  seguito  della risoluzione degli accordi di programma
indicati  nelle  premesse,  per  le  finalita'  indicate dall'art. 1,
comma 311,  della  medesima legge, sono pari ad un importo totale dei
finanziamenti  a  carico  dello  Stato  di  euro  67.818.398,30, come
specificato  nella  tabella  di cui all'allegato A (colonna 2) che fa
parte integrante del presente decreto.