IL RETTORE

  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168  ed, in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  lo  statuto  di autonomia dell'Universita' degli studi della
Calabria,  emanato  con decreto rettorale n. 450 del 28 febbraio 1997
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  70  del  25  marzo 1997 e
successive modificazioni;
  Visto  nello  specifico  l'art.  7.5  dello  statuto riguardante la
procedura per le relative modifiche;
  Viste  le  deliberazioni  assunte, nelle adunanze del 23 febbraio e
del  28  marzo  2007,  dal  senato  accademico  integrato  secondo la
previsione dell'art. 7.5 dello statuto di autonomia;
  Vista  la  nota  circolare  prot.  n.  622 del 14 febbraio 2005 del
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca  -
Dipartimento  per l'universita', l'alta formazione artistica musicale
e  coreutica  e  per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione
generale  per  l'universita'  -  Ufficio  I,  con la quale sono state
impartite   istruzioni  per  la  trasmissione  degli  statuti  e  dei
regolamenti   strutturali   di   ateneo  ai  fini  del  controllo  di
legittimita' e di merito;
  Vista  la  nota del rettore n. 10930 del 5 aprile 2007 con la quale
e'  stato  inoltrato al Ministero dell'universita' e della ricerca il
testo dello statuto di autonomia, modificato dalle suddette delibere,
per  il  controllo  previsto  all'art.  6,  comma  9,  della legge n.
168/1989;
  Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, prot.
n. 1659 del 18 maggio 2007 con la quale non si evidenziano rilievi in
merito alle modifiche proposte;
                              Decreta:

  L'art.  3.1  dello  statuto  di  autonomia  dell'Universita'  della
Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n.
168, e' cosi' modificato:

«Titolo III
                     STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'

                              Art. 3.1.
                     Strutture dell'Universita'

  1)  Per l'organizzazione e la gestione delle attivita' didattiche e
di  ricerca  scientifica  l'Universita'  si  articola  in  facolta' e
dipartimenti.
  2)   Per  l'erogazione  dei  servizi  di  supporto  alle  attivita'
didattiche  e  scientifiche  delle  facolta'  e dei dipartimenti sono
istituiti i centri di servizio interdipartimentali.
  Per  l'erogazione  di  servizi di supporto all'intera collettivita'
universitaria,  ivi  comprese  le  manifestazioni promosse dal centro
residenziale, sono istituiti i centri comuni di servizio.
  Per  le  attivita'  scientifiche  di  rilevante impegno, connesse a
specifici  progetti  di  durata  almeno  quinquennale,  in  cui siano
coinvolti  piu'  dipartimenti,  sono  istituiti  i  centri di ricerca
interdipartimentali.
  Per  la  raccolta, la conservazione e la gestione di informazioni e
di  materiali  sperimentali riguardanti i fenomeni antropici e fisici
che  interessano  il territorio regionale e che costituiscono oggetto
di studio nell'Ateneo, sono istituiti i centri di sperimentazione e/o
documentazione scientifica.
  L'elenco  delle strutture e' riportato nelle allegate tabelle dalla
A alla G.
  La  proposta  di  istituzione  di  nuove  strutture,  anche  se  su
iniziativa di dipartimenti ed altri organi, e' formulata dal comitato
di coordinamento e programmazione.
  Le risorse in termini di personale, spazi e finanziamenti necessari
all'attivita'  di  nuovi  organi didattici e di ricerca devono essere
espressamente  indicate  nei  progetti  di  istituzione presentati al
comitato  di  coordinamento  e  programmazione. In particolare quelle
necessarie all'attivazione dei centri di ricerca interdipartimentali,
devono  essere  garantite  dai  dipartimenti  che  ne  promuovono  la
costituzione. Per i centri di ricerca interdipartimentali e' comunque
esclusa l'autonomia amministrativa.
  Per  gli  altri  centri, la gestione sara' assicurata dal personale
dei dipartimenti proponenti, per i primi tre anni dall'istituzione.
  Quando  l'iniziativa  di  istituzione  venga presa da dipartimenti,
questi ne assicureranno anche il finanziamento.
  L'attivazione dei centri e' approvata dal comitato di coordinamento
e  programmazione  con  almeno  la  maggioranza assoluta degli aventi
diritto al voto.
  Il regolamento di Ateneo definisce le modalita' di istituzione e di
gestione  dei  differenti  tipi  di  strutture. Lo stesso regolamento
indica  anche  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  loro  eventuale
disattivazione.
  3)  Per  lo  svolgimento  di  attivita'  didattiche e di ricerca di
comune interesse l'Universita' puo' stabilire forme di collaborazione
con altri atenei e con enti sia pubblici che privati le modalita' per
la  loro  costituzione  e  gestione  sono definite dal regolamento di
Ateneo.
  In   aggiunta   a   quanto  previsto  dalla  normativa  in  vigore,
l'Universita' della Calabria non affida commesse a titolo oneroso ne'
acquista  prodotti dei consorzi di cui entra a far parte prima di tre
anni dall'adesione.
  Le  modifiche  del  regolamento  didattico  d'Ateneo, concernenti i
corsi di studio comportano l'adeguamento della tabella A.
  L'aggiornamento  delle  tabelle  dalla  A  alla  G  e' demandato al
rettore, e non richiede una procedura di modifica di statuto.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo.
    Arcavacata di Rende, 25 giugno 2007
                                                  Il rettore: Latorre