IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza  del sig. Papagni Matteo, nato il 13 luglio 1973 a
Milano,  cittadino  italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.
12  del  decreto  legislativo  n. 115/1992, cosi' come modificato dal
decreto   legislativo  n.  277/2003,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale   di  «Abogado»  ai  fini  dell'iscrizione  all'albo  e
dell'esercizio della professione di «avvocato» in Italia;
  Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  «Dottore  in  Giurisprudenza»  presso l'Universita' Cattolica del
Sacro Cuore di Piacenza in data 19 ottobre 2001 e che detto titolo e'
stato altresi' omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado
en  Derecho»  con  delibera  del  «Ministerio de Educacion y Ciencia»
spagnolo del dicembre 2005;
  Preso  atto  che  il  sig.  Papagni  ha  prodotto il certificato di
compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'Ordine degli Avvocati di
Milano in data 12 dicembre 2003;
  Considerato  che  l'istante  e'  iscritto  all'«Ilustre  Colegio de
Abogados de Madrid» (Spagna) dal 14 febbraio 2007;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto  l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato
dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 22 maggio 2007;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella nota scritta in atti;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig. Papagni Matteo, nato il 13 luglio 1973 a Milano, cittadino
italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui
in  premessa  quale  titolo  valido per l'iscrizione all'albo degli «
avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.