IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Steinringer Cora, nata il 7 febbraio
1970  a  Neuss (Germania), cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo  professionale  di  «Rechtsanwaltin»  conseguito  in  Germania
nel dicembre  1997,  come  documentato dal certificato rilasciato dal
Presidente  della Corte di appello di Monaco, ai fini dell'iscrizione
all'albo  degli  avvocati;  ed  esercizio  in  Italia  della  omonima
professione;
  Considerato  che  la  richiedente ha concluso il percorso formativo
accademico  tedesco,  avendo superato il primo ed il secondo esame di
Stato     come    attestato    da    certificato    rilasciato    dal
«Landesjustizprufungsamt in Nordrhein-Westfalen»;
  Considerato  che  la  sig.ra  Steinringer  e'  stata iscritta, come
attestato  dai relativi certificati, all'Ordine degli avvocati per la
Circoscrizione  della  Corte  di  Appello di Monaco, e di Oldenburg a
partire dal 1998, e attualmente e' iscritta all'ordine degli avvocati
di Monaco dal 17 gennaio 2006;
  Considerato  altresi'  che la richiedente e' iscritta nella sezione
speciale  dell'Albo degli avvocati di Milano dal 16 marzo 2006 con il
titolo di «Rechtsanwaltin»;
  Considerato  comunque  che  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 22 giugno 2007;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella nota in atti;
  Visto  l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato
dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Steinringer  Cora,  nata  il  7 febbraio 1970 a Neuss
(Germania),    cittadina   tedesca,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  «avvocati»  e  per  l'esercizio della professione in
Italia.