L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI

  Nella riunione del Consiglio dell'11 luglio 2007;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare
l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14;
  Vista  la  legge  31 luglio  1995,  n.  481,  recante «Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita», ed in particolare l'art. 2, comma 20, lettera d);
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
«Codice  delle  comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art.
13, comma 6;
  Visto    il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il
funzionamento  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni,
approvato   con   delibera  n.  316/02/CONS  del  9 ottobre  2002,  e
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  nota della societa' Telecom Italia S.p.a., registrata al
protocollo dell'Autorita' con n. 42566 del 2 luglio 2007 con la quale
la   predetta   Societa'  comunicava  la  risoluzione  dei  contratti
wholesale  in essere con l'operatore Elitel Telecom S.p.a. a far data
dal 2 luglio 2007;
  Vista  la  nota  della  societa' Elitel Telecom S.p.a. del 3 luglio
2007,  registrata  al  protocollo  dell'Autorita'  con n. 43424 del 5
luglio;
  Vista  la  nota della Direzione tutela dei consumatori del 3 luglio
2007, recante protocollo n. 42988, con la quale si invita la societa'
Telecom  Italia  S.p.a.  ad  adottare procedure idonee a garantire un
livello   sufficiente   di   erogazione  dei  servizi  nei  confronti
dell'utenza;
  Sentiti  gli  operatori  interessati  in  data  4 luglio  2007  per
chiarimenti sulle circostanze comunicate nelle predette note;
  Considerato  che  la  risoluzione  contrattuale  avviata da Telecom
Italia  S.p.a. nei confronti di Elitel Telecom S.p.a. ha determinato,
per   la   clientela   di   quest'ultima   societa',   la  improvvisa
disattivazione del servizio di telecomunicazioni;
  Ravvisata,  pertanto,  l'opportunita'  di  intervenire  al  fine di
garantire  un'adeguata  protezione  dei diritti degli utenti e di far
cessare comportamenti lesivi dei diritti degli utenti;
  Ritenuto  necessario  che  l'operatore  Elitel  Telecom  provveda a
fornire  dettagliate  informazioni  ai propri clienti sulle modalita'
con  le quali gli stessi possano continuare ad usufruire del servizio
telefonico  di  base o, nel caso in cui non venissero ripristinate le
condizioni di erogazione del servizio, passare ad altro operatore;
  Considerato  che  Telecom  Italia  S.p.a.,  in  quanto operatore di
accesso  per gli utenti che usufruiscono della prestazione di carrier
preselection  con  l'operatore Elitel Telecom, e' l'unico soggetto in
grado  di  garantire  ai  suddetti  utenti  una adeguata informativa,
tramite  messaggio  fonico, in merito alla possibilita' di effettuare
chiamate  in  carrier  selection anche a seguito della disattivazione
del servizio di carrier preselection;
  Ritenuto,  opportuno,  che  entrambi  gli  operatori  coinvolti  si
attivino  congiuntamente per garantire la continuita' dell'erogazione
del servizio agli utenti collegati in accesso diretto con l'operatore
Elitel  Telecom,  al fine di evitare comportamenti lesivi dei diritti
di tali utenti;
  Vista  la proposta della direzione tutela dei consumatori, d'intesa
con la direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;
  Udita  la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese,
relatori  ai  sensi dell'art. 29 del regolamento per l'organizzazione
ed il funzionamento dell'Autorita';
                               Ordina:

  1) alla  societa'  Elitel  Telecom S.p.a., con sede in Milano, alla
via  Mecenate n. 90, di fornire immediatamente ai propri clienti, nei
modi  piu'  appropriati, dettagliate informazioni sulle modalita' con
le  quali  gli  stessi  possono  continuare ad usufruire del servizio
telefonico  di  base  o,  nel caso in cui non vengano ripristinate le
condizioni di erogazione del servizio, passare ad altro operatore;
  2) alla  societa'  Telecom  Italia S.p.a., con sede in Milano, alla
Piazza  degli  Affari  n.  2,  e  sede  secondaria  in Roma, al Corso
d'Italia n. 41, di informare, tramite un messaggio fonico, gli utenti
in  carrier  preselection  di Elitel, per i quali il servizio risulta
disattivato,  della  possibilita'  di  effettuare  chiamate in uscita
premettendo, alla digitazione del numero, il codice di selezione (CS)
dell'operatore  con  il  quale  sia  stato sottoscritto un contratto,
oppure quello di Telecom Italia;
  3) ad   entrambe   le   predette   societa'  di  porre  in  essere,
congiuntamente,  ogni attivita' necessaria a garantire la continuita'
dell'erogazione del servizio agli utenti collegati in accesso diretto
con  l'operatore  Elitel  Telecom,  al  fine di evitare comportamenti
lesivi dei diritti di tali utenti.
  La  presente delibera e' notificata alle societa' interessate ed e'
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, nel
Bollettino  ufficiale  dell'Autorita'  e  nel sito web dell'Autorita'
www.agcom.it
  Ai  sensi  dell'art.  9  del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita' rientrano nella
giurisdizione   esclusiva   del   giudice  Amministrativo.  Ai  sensi
dell'art.  23-bis,  comma 2,  della  legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, il termine per ricorrere
avverso  il  presente  provvedimento  e'  di  sessanta  giorni  dalla
notifica  del medesimo. La competenza di primo grado e' attribuita in
via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo del Lazio.
    Napoli, 11 luglio 2007
                                                        Il presidente
                                                             Calabro'


I commissari relatori
  Napoli - Savarese