L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE
                ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE
                             COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative e integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente
il  Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354,
comma 4 del medesimo decreto;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984,  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
riassicurativa  gia'  rilasciate a Scor Italia riassicurazioni S.p.a.
(gia' La Vittoria Riassicurazioni S.p.a.), con sede in Milano;
  Vista  l'istanza  del  7  marzo 2007 con la quale la Rappresentanza
generale  per  l'Italia  di  Scor  Global P&C, con sede in Milano, ha
chiesto    di    essere   autorizzata   ad   esercitare   l'attivita'
riassicurativa in tutti i rami danni;
  Vista  l'istanza  del  7  marzo  2007  con  la  quale  Scor  Italia
riassicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in  Milano  e  la Rappresentanza
generale per l'Italia di Scor Global P&C hanno chiesto l'approvazione
della fusione per incorporazione di Scor Italia riassicurazioni S.p.a
in Scor Global P&C S.A., con sede in Puteaux (Francia), e contestuale
assegnazione  alla  propria  Rappresentanza generale per l'Italia del
portafoglio  e  del complesso aziendale della incorporata Scor Italia
riassicurazioni S.p.a.;
  Viste  le  delibere  assunte  dalle assemblee straordinarie di Scor
Italia riassicurazioni S.p.a. e Scor Global P&C S.A., rispettivamente
in  data  20  aprile  2007  e  16 maggio 2007, che hanno approvato la
fusione  e  la  contestuale assegnazione alla Rappresentanza generale
per  l'Italia  di  Scor  Global  P&C  del portafoglio e del complesso
aziendale della incorporata Scor Italia riassicurazioni S.p.a.;
  Vista  la  documentazione  allegata  alle  predette  istanze  ed  i
successivi  documenti  integrativi,  pervenuti  da  ultimo in data 27
giugno 2007;
  Considerato  che  la  Rappresentanza  generale per l'Italia di Scor
Global  P&C  soddisfa le condizioni indicate nell'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;
  Preso  atto  dell'iscrizione  della  citata delibera di Scor Italia
riassicurazioni  S.p.a.  nel registro delle imprese di Milano in data
26 aprile 2007;
  Preso  atto  che  la  societa'  incorporante  Scor  Global P&C S.A.
dispone  del  margine  di solvibilita' necessario, tenuto conto della
fusione;
  Accertato  che  la  Rappresentanza  generale  per  l'Italia di Scor
Global  P&C  dispone  del  margine di solvibilita' necessario, tenuto
conto  dell'assegnazione del portafoglio e del complesso aziendale di
Scor Italia riassicurazioni S.p.a.;
  Vista  la  delibera  con  la  quale  il consiglio dell'ISVAP, nella
seduta  del  12  luglio  2007 ha espresso parere favorevole in ordine
alle citate istanze;
                              Dispone:

                               Art. 1.
  La  Rappresentanza  generale  per  l'Italia di Scor Global P&C, con
sede  in Milano, via della Moscova n. 3, e' autorizzata ad esercitare
l'attivita'  riassicurativa  in tutti i rami danni di cui all'art. 2,
comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.