IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica ed, in particolare, gli articoli 2 e 4;
  Visti  i  decreti  ministeriali 18 aprile 1996, n. 152, 6 settembre
1999   e   30 ottobre  2003  con  i  quali,  nell'indicare  le  somme
disponibili   per   le  prime  annualita'  dei  relativi  trienni  di
applicazione,  sono stati stabiliti, per ciascuno dei trienni citati,
i criteri e le modalita' di calcolo, nonche' gli indirizzi diretti ad
assicurare il necessario coordinamento degli interventi regionali per
un'idonea programmazione scolastica;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in
particolare,   l'art.   1,   comma 625,   che   ha  autorizzato,  per
l'attivazione  dei  piani di edilizia scolastica previsti dall'art. 4
della  legge n. 23/1996 precitata, la spesa di 50 milioni di euro per
l'anno  2007  e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009,  fermo  restando  che  il  50%  di  dette somme e' destinato al
completamento  delle attivita' di messa in sicurezza e di adeguamento
a  norma degli edifici scolastici e che, in tale ambito, ogni singolo
intervento  per  tali finalita' va compartecipato in parti eguali con
la regione e l'ente locale interessati;
  Ritenuta,  inoltre,  per  la  particolare importanza che riveste la
sicurezza  dell'utenza scolastica, costituente esigenza preminente ed
indifferibile,  che  anche  il restante 50% dei finanziamenti prefati
possa essere, in ragione delle situazioni e contingenze insistenti in
ciascuna   realta'   territoriale,   opportunamente   valutate  dalle
competenti  regioni  e  province autonome, prioritariamente destinato
alla  messa  in  sicurezza  ed  all'adeguamento a norma degli edifici
scolastici  e  - per massimizzare i relativi interventi accelerandone
la   conclusione   e   favorire,   altresi',   un  ancor  piu'  ampio
coinvolgimento  delle  amministrazioni istituzionalmente competenti -
comunque   compartecipato   dalla   regione   e/o   dall'ente  locale
interessati,  anche  con  quote  e  modalita'  diverse  da  quelle in
precedenza  indicate  e  con eventuali ulteriori risorse, restando in
ogni  caso a carico del Ministero solo un terzo del costo complessivo
dell'opera;
  Considerata,    quindi,   la   possibilita'   di   procedere   alla
ripartizione, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano,
dei   finanziamenti  relativi  al  triennio  2007/2009  e  dei  fondi
concretamente  disponibili  per l'attivazione del primo piano annuale
2007  del citato triennio di programmazione, al fine di consentire la
puntuale  attuazione degli interventi di cui alla suindicata legge n.
23/1996;
  Valutato,  altresi',  che  le  autorizzazioni  di  spesa suindicate
consentono,  alle Regioni competenti ed agli enti locali direttamente
interessati,  di  poter  procedere  ad un'adeguata programmazione dei
relativi interventi per l'intero triennio di riferimento, a fronte di
un  finanziamento  complessivo  di  250  milioni  di euro da parte di
questo Ministero;
  Ritenuto,   pertanto,   di  dover  indicare,  contestualmente  alla
ripartizione  delle  somme relative al triennio 2007/2009 e di quelle
concretamente  disponibili  per  la  corrente  annualita'  2007,  gli
indirizzi   volti  ad  assicurare,  per  l'intero  prefato  triennio,
l'opportuno  coordinamento  degli  interventi  regionali,  al fine di
consentire  la  necessaria  programmazione scolastica nazionale ed il
pieno  raggiungimento  delle finalita' contemplate dalla normativa di
riferimento;
  Tenuto  conto  della  necessita'  che  nella  programmazione  degli
interventi   di   edilizia  scolastica  siano  garantite,  attraverso
l'attivazione delle relative opere, il raggiungimento delle finalita'
contemplate  dall'art.  1  della  legge  11 gennaio  1996, n. 23, con
particolare  riguardo  alle  primarie  esigenze  dell'adeguamento del
patrimonio  esistente alla vigente normativa in materia di sicurezza,
agibilita'  ed  igiene nonche' - in subordine - alla riqualificazione
dello  stesso ed al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule,
con il riequilibrio nella media nazionale degli indici di carenza tra
le  diverse  regioni,  in  modo  da assicurare un'equa organizzazione
territoriale  del  sistema  scolastico  anche  con  riferimento  agli
andamenti  demografici  ed  al  rapporto  tra  richiesta  ed offerta,
favorendo,  altresi',  la  disponibilita'  di  palestre  ed  impianti
sportivi,  la possibilita' di utilizzo delle strutture scolastiche da
parte della collettivita' e l'eliminazione delle locazioni onerose;
  Ricordato  il  parere  gia'  reso  dall'Osservatorio permanente per
l'edilizia  scolastica,  come  formulato  nella  seduta del 28 maggio
1999,  nel  quale  -  preso  anche  atto  del  conforme  assunto  del
Coordinamento   interregionale   per   l'edilizia   scolastica,  come
confermato  nella relativa nota 31 maggio 1999, n. 90 C.I. - venivano
ribaditi   sostanzialmente  gli  indirizzi  utilizzati  nel  triennio
precedente  e  prevista una progressiva rimodulazione riequilibrativa
degli   importi   assegnabili,   attraverso   la   considerazione  di
un'opportuna  commisurazione  al  reale fabbisogno regionale anche in
proporzione  alla  consistenza  delle  strutture scolastiche presenti
nelle   diverse   realta'  territoriali  interessate  ed  all'entita'
numerica della relativa utenza;
  Ritenuto,  pertanto,  di poter sostanzialmente confermare anche per
il  presente  triennio  2007/2009  le modalita' di riparto come sopra
rappresentate,  continuando  nel  graduale adeguamento della relativa
utilizzazione in modo che, nell'arco di esso, la variazione apportata
influisca  per  il  90%  nel  2007  ed integralmente nelle successive
annualita' 2008 e 2009;
  Preso   atto   della   necessita',  nelle  more  della  conclusione
dell'Anagrafe  nazionale dell'edilizia scolastica, di confermare, per
la   ripartizione   ed  il  concreto  utilizzo  dei  finanziamenti  -
relativamente  all'intero triennio 2007/2009 ed, in particolare, alla
prima  annualita' 2007 - quanto gia' concordato al riguardo in ordine
alle  finalita',  ai  criteri,  alle  basi di calcolo e ad ogni altra
procedura  e  modalita'  operativa da adottare, sulla scorta dei piu'
recenti dati utilmente in possesso di questo Ministero;
  Ritenuto,  dunque  -  ai  fini della puntuale identificazione delle
risorse  da  assegnare  alle  singole regioni e province autonome per
l'annualita'  2007  in  particolare - di suddividere prioritariamente
l'importo  ripartibile  per  la tale annualita', pari a 50 milioni di
euro,  in  due quote complementari, ammontanti rispettivamente al 90%
ed  al  10%  dell'importo  medesimo  e  di  rapportare la prima delle
indicate  percentuali anche alla consistenza numerica delle strutture
scolastiche   delle   singole   realta'   territoriali   interessate,
limitandosi  invece,  per  le  successive  annualita'  2008  e  2009,
all'adozione    unicamente   dei   criteri   citati,   senza   alcuna
parametrazione alla consistenza predetta;
  Ribadita, inoltre, l'opportunita', di confermare - anche al fine di
un   adeguato   bilanciamento   con   il  criterio  suindicato  -  il
riconoscimento  per  la  capacita'  di spesa dimostrata delle singole
amministrazioni  regionali  mantenendo,  pertanto, la riserva, a tali
fini,  di  una  percentuale del 10% dell'importo ripartibile - pari a
5 milioni  di  euro  per  l'annualita'  2007 e 10 milioni di euro per
ciascuna  delle  annualita'  2008  e  2009 - rapportata al livello di
utilizzo  dei  finanziamenti  concessi  nelle  precedenti  annualita'
attivate ai sensi della legge di riferimento, definito sulla base dei
piu'  recenti  dati  forniti  al  riguardo  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti;
  Vista  la nota del 3 luglio 2007, n. 2284/07/coord., del competente
coordinamento regionale;
  Acquisito,  come  formulato  nella  seduta del 12 luglio 2007 (rep.
atti  n.  151/CSR  di pari data), il parere favorevole reso nel corso
della Conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome di
Trento  e  Bolzano  e fatte salve le norme speciali relative a queste
ultime;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di quanto indicato nelle premesse,
integralmente   richiamate   come   parte   integrante  del  presente
dispositivo,  sulla base dell'autorizzazione alla spesa di 50 milioni
di  euro  nel  2007  e  di 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e
2009, a gravare sul bilancio di questo Ministero per la realizzazione
dei  piani di edilizia scolastica contemplati dall'art. 4 della legge
11 gennaio  1996,  n.  23,  e' attivato il piano triennale 2007/2009,
articolato  in  singoli piani annuali, per complessivi 250 milioni di
euro,  predisposto  da ciascuna regione a fronte delle corrispondenti
richieste formulate dai competenti enti locali.