IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Visto  l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive
modificazioni    ed   integrazioni   (T.U.L.P.S.),   concernente   le
caratteristiche  degli  apparecchi da divertimento ed intrattenimento
che erogano vincite in denaro;
  Visto  l'art.  14-bis,  comma  4,  del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640 e successive modificazioni ed
integrazioni,   ai   sensi   del   quale  sono  stati  individuati  i
concessionari  della  rete  telematica degli apparecchi e congegni di
cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
  Visto  il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive
modificazioni ed integrazioni, contenente le disposizioni generali in
materia  di  sanzioni  amministrative  per  le  violazioni  di  norme
tributarie;
  Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
disciplina   la  richiesta  di  nulla  osta  per  l'installazione  di
apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S.;
  Visto  l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  che  introduce  il  prelievo  erariale unico sugli apparecchi e
congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
  Visto  l'art.  39-septies,  comma  2,  del decreto-legge n. 269 del
2003,  convertito  dalla  legge  n.  326  del  2003 e successivamente
modificato  dal comma 82 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  che  demanda  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze -
Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato (AAMS) di stabilire
con  apposito decreto i dati relativi alle annualita' 2004 e 2005 che
i   concessionari   di  rete  devono  comunicare  all'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  nonche'  i  relativi  termini  e
modalita' di trasmissione;
  Visto  l'art.  39-quinquies,  comma 3, del decreto n. 269 del 2003,
convertito dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni,  relativo alle sanzioni applicabili in caso di omesse o
non veritiere comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete;
  Visto  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18
luglio  2003,  concernente la riscossione delle entrate di competenza
di AAMS;
  Visto  il  decreto  interdirettoriale del Ministero dell'economia e
delle  finanze  -  AAMS,  d'intesa  con  il  Ministero dell'interno -
Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del  4  dicembre 2003, come
modificato dal decreto interdirettoriale del 19 settembre 2006;
  Visto  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12
marzo  2004,  concernente la definizione delle funzioni della rete di
AAMS  per  la  gestione  telematica  degli apparecchi di gioco di cui
all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli di Stato del 23 aprile 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2007, n. 99, concernente i termini e
le   modalita'   relativi   alle  comunicazioni  cui  sono  tenuti  i
concessionari  di  rete  per  la determinazione del prelievo erariale
unico sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro;
  Viste  le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato  ed  i concessionari di cui all'art. 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  640,  concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e
della  conduzione operativa della rete per la gestione telematica del
gioco  lecito  mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento
nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;
  Considerato che l'invio dei dati per la determinazione del prelievo
erariale  unico  relativamente  agli  anni  solari  2004 e 2005 rende
necessario il differimento del termine per il versamento del predetto
prelievo a titolo di saldo per l'anno 2006;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni

  1.   Il   presente  decreto,  in  applicazione  delle  disposizioni
contenute   nell'art.  39-septies,  comma  2,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n.  326, e successive modificazioni ed integrazioni,
definisce  i  dati  relativi  alle  annualita'  2004  e  2005  che  i
concessionari  di rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato,  nonche'  i relativi termini e modalita' di
trasmissione.
  2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
    a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    b) allegato  tecnico, il documento, parte integrante del presente
decreto,  contenente le modalita' di trasmissione della comunicazione
dei  dati  relativi  alle  somme  giocate  nonche'  degli  altri dati
relativi  agli  apparecchi  da divertimento ed intrattenimento di cui
all'art.  110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., da utilizzare per
la  determinazione  del  prelievo  erariale unico dovuto per gli anni
2004 e 2005;
    c) apparecchio/i  o apparecchio/i di gioco, un apparecchio di cui
all'art.  110,  comma  6,  lettera  a),  del  T.U.L.P.S.,  munito del
relativo nulla osta;
    d) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui
all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n.  640 del 1972, titolare dei nulla osta per gli apparecchi di gioco
di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
    e) contatore,  il  valore,  espresso  in  centesimi  di euro, del
contatore   progressivo  CNTTOTIN  del  volume  di  euro  introdotti,
indicante l'incasso complessivo dell'apparecchio di gioco dal momento
della sua prima installazione;
    f) contatore  annuale,  il valore, espresso in centesimi di euro,
del  contatore  CNTTOTIN  alle ore 24:00 del 31 dicembre di ogni anno
d'imposta;
    g) decreto  23  aprile  2007,  il  decreto del direttore generale
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato del 23 aprile
2007,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2007, n. 99,
concernente  i termini e le modalita' relativi alle comunicazioni cui
sono  tenuti  i  concessionari  di  rete  per  la  determinazione del
prelievo  erariale  unico  sugli  apparecchi  da  intrattenimento con
vincita in denaro;
    h) nulla  osta,  il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della
legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni ed
integrazioni;
    i) PREU,  il  prelievo  erariale unico dovuto sugli apparecchi di
gioco;
    l) rete  telematica,  l'infrastruttura  hardware  e  software  di
trasmissione   dati,  attivata  dal  concessionario  ed  affidata  in
conduzione  al  concessionario  stesso, che collega gli apparecchi di
gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema
centrale di AAMS.