IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.), concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro; Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S.; Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; Visto l'art. 39-septies, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e successivamente modificato dal comma 82 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) di stabilire con apposito decreto i dati relativi alle annualita' 2004 e 2005 che i concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' i relativi termini e modalita' di trasmissione; Visto l'art. 39-quinquies, comma 3, del decreto n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle sanzioni applicabili in caso di omesse o non veritiere comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza di AAMS; Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, come modificato dal decreto interdirettoriale del 19 settembre 2006; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete di AAMS per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2007, n. 99, concernente i termini e le modalita' relativi alle comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete per la determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro; Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse; Considerato che l'invio dei dati per la determinazione del prelievo erariale unico relativamente agli anni solari 2004 e 2005 rende necessario il differimento del termine per il versamento del predetto prelievo a titolo di saldo per l'anno 2006; Decreta: Art. 1. Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 39-septies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce i dati relativi alle annualita' 2004 e 2005 che i concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' i relativi termini e modalita' di trasmissione. 2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per: a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) allegato tecnico, il documento, parte integrante del presente decreto, contenente le modalita' di trasmissione della comunicazione dei dati relativi alle somme giocate nonche' degli altri dati relativi agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto per gli anni 2004 e 2005; c) apparecchio/i o apparecchio/i di gioco, un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., munito del relativo nulla osta; d) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, titolare dei nulla osta per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; e) contatore, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore progressivo CNTTOTIN del volume di euro introdotti, indicante l'incasso complessivo dell'apparecchio di gioco dal momento della sua prima installazione; f) contatore annuale, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore CNTTOTIN alle ore 24:00 del 31 dicembre di ogni anno d'imposta; g) decreto 23 aprile 2007, il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2007, n. 99, concernente i termini e le modalita' relativi alle comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete per la determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro; h) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni; i) PREU, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco; l) rete telematica, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema centrale di AAMS.