IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
                            per il Lazio

  Visto  l'art.  1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante  disposizioni,  in  attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali,   sulla  concessione  o  proroga,  in  deroga  alla  vigente
normativa, degli ammortizzatori stessi;
  Visto,  in  particolare,  il primo periodo del sopra indicato comma
1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilita'
per  il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con  il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il
31  dicembre  2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel
caso  di  programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali,
anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;
  Considerato  che il secondo periodo del sopra richiamato comma 1190
prevede  che,  nell'ambito  delle risorse finanziarie di cui al primo
periodo,  i  trattamenti  concessi  ai  sensi dell'art. 1, comma 410,
della  legge  23 dicembre  2005,  n. 266, e successive modificazioni,
possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia' definiti in
specifici   accordi   in  sede  governativa  abbiano  comportato  una
riduzione  nella  misura  almeno  del  10  per  cento  del numero dei
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006;
  Visto  il  decreto  n.  40975  del  22 maggio 2007 del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia e della finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del
citato  art.  1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad
alcune regioni;
  Visto,   in   particolare,   l'art.   7,   del   predetto   decreto
interministeriale,  relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro
alla  concessione  o alla proroga in deroga alla vigente normativa di
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita',  di  disoccupazione  speciale  ai lavoratori delle imprese
ubicate   nella   regione  Lazio,  che  non  possono  ricorrere  agli
ammortizzatori,  ai  sensi della normativa a regime, per l'attuazione
di determinati programmi;
  Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo
2007,  dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale   Rosa   Rinaldi   e  dall'Assessore  al  lavoro,  alle  pari
opportunita'  e  politiche  giovanili  della regione Lazio Alessandra
Tibaldi,  e, in particolare, il punto 3), in base al quale la regione
Lazio  assicura  prioritariamente  l'erogazione  dei  trattamenti  ai
lavoratori delle imprese individuate in apposito elenco allegato;
  Considerato  che  in  tale  elenco  e'  espressamente  indicata  la
societa' Fiuggiterme;
  Visto  l'accordo quadro sottoscritto in data 20 aprile 2007, presso
la  regione  Lazio,  dai  rappresentanti della stessa, della Societa'
Italia Lavoro e delle parti sociali;
  Visto  l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio - assessorato
lavoro,  pari  opportunita' e politiche giovanili, in data 25 gennaio
2007,  tra  la  regione  stessa  e  le  parti  sociali, relativo alla
Fiuggiterme  S.r.l.,  e  letti,  in particolare, le considerazioni in
premessa ed i punti 2), 3) e 6);
  Considerato  che  nel  verbale  del suddetto accordo del 25 gennaio
2007,  la  regione  Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento
per  la  Fiuggiterme S.r.l. del trattamento di CIGS in deroga, per un
numero  massimo  pari a 165 dipendenti, per il periodo dal 22 gennaio
2007 al 31 dicembre 2007;
  Vista  l'istanza  di  proroga  del  trattamento  di CIGS in deroga,
datata  l° giugno  2007 e pervenuta il 13 giugno 2007, con i relativi
allegati,  e,  in particolare, la scheda 1/A, da cui risulta anche il
dettaglio mensile delle sospensioni;
  Ritenuto,  per  quanto precede, di autorizzare la concessione della
proroga  del  trattamento  di  integrazione salariale, in deroga alla
vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  e'  autorizzata  la  concessione  della proroga del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  deroga alla normativa
vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in
data  25 gennaio  2007,  in  favore  del  personale della Fiuggiterme
S.r.l., in forza presso l'unita' aziendale sita in Fiuggi (Frosinone)
- piazza Martiri di Nassiriya, snc, per un massimo di 165 lavoratori,
compresi  nell'allegato  elenco  che costituisce parte integrante del
presente  provvedimento,  per  il  periodo  dal 22 gennaio 2007 al 31
dicembre   2007,   con  pagamento  diretto  ai  lavoratori  da  parte
dell'INPS.