L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n. 38, recante
l'esercizio  delle  opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE)
n.  1606/2002  del  Parlamento  Europeo e del Consiglio del 19 luglio
2002  relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali
(IAS/IFRS);
  Visto  il  decreto  legislativo  30 maggio  2005,  n.  142, recante
attuazione   della   direttiva  2002/87/CE  relativa  alla  vigilanza
supplementare  sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e
sulle   imprese  di  investimento  appartenenti  ad  un  conglomerato
finanziario,  nonche' all'istituto della consultazione preliminare in
tema di assicurazioni;
  Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo
del Codice delle Assicurazioni Private;
  Visto  il Provvedimento ISVAP 1° aprile 1998, n. 845 riguardante le
istruzioni  di  carattere  esplicativo  e  applicativo in merito alla
certificazione  del  bilancio  delle  imprese di assicurazione per la
parte relativa agli adempimenti dell'attuario revisore;
  Visto il Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G riguardante
i  moduli  di  vigilanza  da  allegare  al  bilancio  di  esercizio e
consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione;
  Visto  il  Provvedimento ISVAP 5 febbraio 1999, n. 1111 riguardante
l'individuazione  dei  soggetti  tenuti  alla  redazione del bilancio
consolidato, a fini di vigilanza, ai sensi dell'articolo 62, comma 1,
del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
  Visto  il  Provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G riguardante
la   relazione   semestrale   delle   imprese   di   assicurazione  e
riassicurazione;
  Visto  il  Provvedimento  ISVAP  10 aprile  2003,  n.  2184 recante
modifiche  ai  provvedimenti  ISVAP  4 dicembre  1998,  n.  1059-G  e
6 luglio 1999, n. 1207-G;
  Visto  il Provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005, n. 2404 riguardante
le disposizioni in materia di forme tecniche del bilancio consolidato
redatto in base ai principi contabili internazionali;
  Visto il Provvedimento ISVAP 10 agosto 2006, n. 2460 riguardante le
disposizioni  in  materia  di  relazione  semestrale  e in materia di
moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato;
  Premesso che il contenuto del presente Regolamento e' stato oggetto
di pubblica consultazione dal 22 dicembre 2006 al 16 febbraio 2007;
  Ritenuta la necessita' di fornire indicazioni in ordine agli schemi
che  le  imprese  devono  adottare  nella  redazione  dei  bilanci di
esercizio  in  base  ai principi contabili internazionali, in modo da
garantire  un adeguato livello di comparabilita' dei dati di settore,
in  conformita'  all'art.  90,  commi 1  e 4, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
  Ritenuta  la necessita' di fornire un quadro regolamentare omogeneo
in  ordine  agli schemi, gia' emanati, che le imprese devono adottare
nella  redazione dei bilanci consolidati e nella redazione, a fini di
vigilanza,  della  relazione  semestrale e della relazione semestrale
consolidata   in   base  ai  principi  contabili  internazionali,  in
conformita'  all'art.  90,  commi 1,  2  e 4, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
  Ritenuta  la  necessita'  di  fornire  indicazioni alla societa' di
revisione  e  all'attuario  revisore  in ordine alle modalita' per il
rilascio  del  giudizio  in  merito  alla  sufficienza  delle riserve
tecniche,   in   conformita'   all'art.   102,  comma 2  del  decreto
legislativo  7 settembre  2005, n. 209, e all'articolo 190, commi 1 e
2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                           Fonti normative
  1.  Il  presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5,
comma 2,  90,  commi 1  e 2, 98, 190 e 191, comma 1, lettere f) e g),
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.