IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164, recante
«Attuazione  della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale»;
  Vista  la  direttiva  2003/55/CE  del 26 giugno 2003 del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  (di  seguito:  direttiva 2003/55/CE), che
all'art.  3 stabilisce che gli Stati membri possono introdurre misure
contenenti  disposizioni  piu'  dettagliate  di quelle previste dalla
direttiva  stessa, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei
mercati  nazionali  al  fine  di  garantire il buon funzionamento del
mercato interno del gas;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 novembre  1996,  n.  625, ed in
particolare  le  norme che disciplinano le aliquote di prodotto della
coltivazione,  come  modificate  dall'art. 1, commi 93, 94 e 95 della
legge 23 agosto 2004, n. 239;
  Visto il comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007,
convertito  con  legge 2 aprile 2007, n. 40, che stabilisce che entro
tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  dello stesso decreto-legge, sono
determinate,  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico,
sentita  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorita)  le  modalita'  con  cui  le  aliquote del prodotto della
coltivazione  di  giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da
quelle  dovute  per  l'anno  2006,  sono  cedute  dai  titolari delle
concessioni  di  coltivazione  presso  il mercato regolamentato delle
capacita'  di  cui  all'art. 13 della deliberazione dell'Autorita' n.
137/02  del  17 luglio 2002, e secondo le modalita' di cui all'art. 1
della  deliberazione  della stessa Autorita' n. 22/04 del 26 febbraio
2004;
  Visto  il  parere  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas
espresso con deliberazione 28 giugno 2007, n. 162/07;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Modalita' di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del
      prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato
  1. Le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas
che  ciascun  titolare  e'  tenuto  a  corrispondere  allo  Stato,  a
decorrere  da  quelle  dovute  per  l'anno  2006,  ove superiori a 20
milioni  di standard metri cubi per il complesso delle concessioni di
coltivazione di cui e' titolare, sono cedute per la vendita presso il
mercato  regolamentato di cui alle deliberazioni n. 137/02 e n. 22/04
dell'Autorita',  secondo  quote mensili uguali, a decorrere dal primo
giorno   lavorativo  del  mese,  dal  mese  di ottobre  dell'anno  di
riferimento  per  la  corresponsione delle aliquote, al mese di marzo
dell'anno successivo.
  2. Nel caso in cui le aliquote complessive siano pari o inferiori a
20 milioni di standard metri cubi e superiori a 5 milioni di standard
metri  cubi  di  gas  naturale,  esse  sono  cedute presso il mercato
regolamentato  di  cui  al  comma 1  a  decorrere  dal  primo  giorno
lavorativo  del  mese  di gennaio  dell'anno  successivo  a quello di
riferimento per la corresponsione delle aliquote.
  3. Nel caso in cui le aliquote complessive siano pari o inferiori a
5 milioni di metri cubi di gas, esse continuano ad essere corrisposte
allo  Stato  secondo  le  disposizioni  di cui al decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, come modificate dall'art. 1, commi 93, 94 e
95  della  legge  23 agosto  2004, n. 239. Per le aliquote dovute per
l'anno  2006 i relativi versamenti sono effettuati entro il 31 luglio
2007.
  4.  Le modalita' economiche dell'offerta di cui ai commi 1 e 2 sono
stabilite  con  la  deliberazione  dell'Autorita'  adottata  ai sensi
dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7.
  5.  Nel  caso di mancata vendita entro il mese di marzo delle quote
di  gas  di  cui  ai  commi 1 e 2, le stesse possono essere acquisite
entro   il  mese  successivo  dalle  imprese  di  stoccaggio  per  la
costituzione  dei  volumi  di  gas  necessari per l'ampliamento delle
capacita'  di  stoccaggio  strategico,  o  per  la ricostituzione dei
volumi  di  cushion  gas destinati ad accrescere l'offerta di working
gas al sistema nazionale del gas, corrispondendo allo Stato il valore
calcolato  con  le  modalita'  di cui al comma 3. Nel caso di mancato
acquisto  da  parte  delle  imprese  di  stoccaggio, le aliquote sono
corrisposte allo Stato dai titolari delle concessioni di coltivazione
entro  i  dieci giorni successivi con le modalita' di cui al comma 3,
computando  anche gli interessi legali applicabili dal mese di giugno
dell'anno di riferimento per la corresponsione delle aliquote.
  6.  L'Autorita'  effettua  il  monitoraggio  dei prezzi di cessione
delle  aliquote  di  cui  ai commi 1 e 2, anche sulla base dei valori
delle  transazioni  registrate negli stessi periodi in altri punti di
scambio  di  volumi di gas in ambito europeo, segnalando al Ministero
eventuali  pratiche non coerenti con l'andamento del mercato, ai fini
dei  conseguenti  provvedimenti  nei  confronti  dei  titolari  delle
concessioni di coltivazione.
  7.  I  volumi  offerti  presso  il  mercato regolamentato di cui al
comma 1,  sono determinati assumendo fissa l'equivalenza 1 metro cubo
= 38,52 MJ.
  8.  Nulla e' mutato in materia di corresponsione delle aliquote del
prodotto  della  coltivazione  dovute  a  regioni e a comuni ai sensi
delle norme vigenti.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo
economico   ed   entra   in   vigore   dalla  data  della  sua  prima
pubblicazione.

    Roma, 12 luglio 2007

                                                 Il Ministro: Bersani