IL MINISTRO DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, al fine di
conseguire   l'obiettivo   della   continuita'  territoriale  per  la
Sardegna,  prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione,
oggi  Ministro  dei  trasporti,  disponga  con  proprio  decreto,  in
conformita' al contenuto del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio
del  23 luglio  1992  -  concernente  disposizioni  sull'accesso  dei
vettori  aerei  della comunita' alle rotte intracomunitarie - ed alle
conclusioni  della  conferenza  di  servizi  prevista dal comma 2 del
citato  art.  36  della  legge  n.  144/1999,  gli  oneri di servizio
pubblico  relativamente  ai servizi di linea effettuati fra gli scali
aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;
  Visto  l'art.  4  del regolamento CEE 2408/92 del Consiglio in data
23 luglio  1992,  che  detta disposizioni in ordine alle modalita' da
seguire,  da  parte degli Stati membri, per imporre oneri di servizio
pubblico   riguardo  ai  servizi  aerei  di  linea  effettuati  verso
aeroporti  che  servono  regioni periferiche o in via di sviluppo dei
rispettivi  territori  o una rotta a bassa densita' di traffico verso
un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  35  del  29 dicembre  2005,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 8
dell'11 gennaio 2006 con cui sono stati imposti gli oneri di servizio
pubblico  sulle  rotte:  Cagliari--Roma, Cagliari-Milano, Olbia-Roma,
Olbia-Milano, Alghero-Roma, Alghero-Milano;
  Vista  la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella
G.U.U.E.  n. C 72 del 24 marzo 2006 relativa all'imposizione di oneri
di servizio pubblico sulle rotte sopra citate;
  Visto il decreto ministeriale n. 6 del 23 febbraio 2006 con cui era
stata  spostata  la  data  di  inizio  dell'imposizione  di  oneri di
servizio pubblico sulle rotte previste dal decreto n. 35 del 2006;
  Vista  la  decisione  della  Commissione europea del 23 aprile 2007
avente  ad  oggetto: «decisione della Commissione sull'imposizione di
oneri  di  servizio  pubblico  su  talune  rotte  in  provenienza e a
destinazione  della  Sardegna,  ai  sensi dell'art. 4 del regolamento
2408/92  sull'accesso  dei  vettori  aerei della Comunita' alle rotte
intracomunitarie»   ed   in   particolare   il   punto   (79)   delle
«Conclusioni»;
  Considerata  la  necessita'  di  non  onerare  gli  interi  sistemi
aeroportuali di Roma e Milano ma i soli aeroporti di Roma Fiumicino e
Milano Linate nei collegamenti con gli aeroporti di Cagliari, Olbia e
Alghero;
  Ritenuto  indispensabile  modificare  il  contenuto e l'allegato al
decreto ministeriale n. 35/2005,
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'articolo  1  del  sopra citato decreto ministeriale n. 35/2005 e'
modificato  nel  modo  seguente:  «Art.  1.  Al fine di assicurare la
continuita'  territoriale  della  Sardegna,  i servizi aerei di linea
relativi  alle  rotte  Alghero-Roma  Fiumicino  e vv., Alghero-Milano
Linate e vv., Cagliari-Roma Fiumicino e vv., Cagliari-Milano Linate e
vv.,  Olbia-Roma  Fiumicino  e  vv.,  Olbia-Milano Linate e vv., sono
sottoposti  ad  oneri  di  servizio  pubblico  secondo  le  modalita'
indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente
decreto».