IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, al fine di conseguire l'obiettivo della continuita' territoriale per la Sardegna, prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, oggi Ministro dei trasporti, disponga con proprio decreto, in conformita' al contenuto del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 - concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte intracomunitarie - ed alle conclusioni della conferenza di servizi prevista dal comma 2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999, gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali; Visto l'art. 4 del regolamento CEE 2408/92 del Consiglio in data 23 luglio 1992, che detta disposizioni in ordine alle modalita' da seguire, da parte degli Stati membri, per imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso aeroporti che servono regioni periferiche o in via di sviluppo dei rispettivi territori o una rotta a bassa densita' di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio; Visto il decreto ministeriale n. 35 del 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 dell'11 gennaio 2006 con cui sono stati imposti gli oneri di servizio pubblico sulle rotte: Cagliari--Roma, Cagliari-Milano, Olbia-Roma, Olbia-Milano, Alghero-Roma, Alghero-Milano; Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella G.U.U.E. n. C 72 del 24 marzo 2006 relativa all'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra citate; Visto il decreto ministeriale n. 6 del 23 febbraio 2006 con cui era stata spostata la data di inizio dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte previste dal decreto n. 35 del 2006; Vista la decisione della Commissione europea del 23 aprile 2007 avente ad oggetto: «decisione della Commissione sull'imposizione di oneri di servizio pubblico su talune rotte in provenienza e a destinazione della Sardegna, ai sensi dell'art. 4 del regolamento 2408/92 sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie» ed in particolare il punto (79) delle «Conclusioni»; Considerata la necessita' di non onerare gli interi sistemi aeroportuali di Roma e Milano ma i soli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate nei collegamenti con gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero; Ritenuto indispensabile modificare il contenuto e l'allegato al decreto ministeriale n. 35/2005, Decreta: Art. 1. L'articolo 1 del sopra citato decreto ministeriale n. 35/2005 e' modificato nel modo seguente: «Art. 1. Al fine di assicurare la continuita' territoriale della Sardegna, i servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Roma Fiumicino e vv., Alghero-Milano Linate e vv., Cagliari-Roma Fiumicino e vv., Cagliari-Milano Linate e vv., Olbia-Roma Fiumicino e vv., Olbia-Milano Linate e vv., sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto».