IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004,
n.  222,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 197 del 23 agosto
2004,  nel  quale  si  designa  il direttore generale della giustizia
civile  quale  responsabile  del  registro degli organismi deputati a
gestire  i  tentativi  di  conciliazione  a  norma  dell'art. 38, del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  24 luglio  2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  35  del  12 febbraio 2007, con il quale sono
stati  approvati  i  requisiti  per  1'iscrizione  al  registro degli
organismi  deputati  a  gestire  i tentativi di conciliazione a norma
dell'art.  5,  comma 1,  del  decreto ministeriale 23 luglio 2004, n.
222;
  Vista  l'istanza  prot. DAG 19/04/2007.0053663.E, integrata in data
7 giugno  2007, con la quale il dott. Gian Carlo Sangalli in qualita'
di  legale  rappresentante  della  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  di  Bologna, con sede legale in Bologna,
piazza  Mercanzia  n.  4  e  C.F.  80013970373 e P.I. 03030620375, ha
chiesto  l'iscrizione  della «Camera di conciliazione», organismo non
autonomo  costituito  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 4  della  legge
29 dicembre   1993,  n.  580,  nell'ambito  della  stessa  Camera  di
commercio,    per    le   finalita'   relative   alla   conciliazione
stragiudiziale  ai  sensi  degli  articoli 38,  39  e  40 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
  Considerato   che   i   requisiti   posseduti   dalla   «Camera  di
conciliazione»  della  Camera  di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  di  Bologna  risultano  conformi  a  quanto previsto dal
decreto dirigenziale 24 luglio 2006;
  Verificate in particolare:
    la  sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di
segreteria;
    la   sussistenza   per  i  conciliatori  dei  requisiti  previsti
nell'art. 4, comma 4, lettera a) e b) del citato decreto ministeriale
n. 222/2004;
    la  conformita'  del regolamento di procedura di conciliazione ai
sensi   dell'art.   4,   comma 3,   lettera e)   del  citato  decreto
ministeriale n. 222/2004;
    la   conformita'   della  tabella  delle  indennita'  ai  criteri
stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
  Visti  i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222
e 223 del 23 luglio 2004;
                               Dispone

l'iscrizione   nel   registro  degli  organismi  deputati  a  gestire
tentativi   di   conciliazione  a  norma  dell'art.  38  del  decreto
legislativo  17 gennaio  2003,  n.  5,  dell'organismo  non  autonomo
costituito  dalla  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  di Bologna, con sede legale in Bologna, piazza Mercanzia
n.  4,  C.F.  80013970373  e  P.I. 03030620375, denominato «Camera di
conciliazione».
  Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al
n.   11  del  registro  degli  organismi  di  conciliazione,  con  le
annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n.
222/2004.
  L'ente   o   l'organismo   iscritto   e'   obbligato  a  comunicare
immediatamente  tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati
e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
  Il   responsabile   del   registro  si  riserva  di  verificare  il
mantenimento   dei   requisiti  nonche'  l'attuazione  degli  impegni
assunti.
    Roma, 25 giugno 2007
                                          Il direttore generale: Papa