IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 54
del  6 marzo  2007,  relativo alla protezione transitoria accordata a
livello  nazionale  alla denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano
al  Rubicone  e  Talamello, trasmessa alla Commissione europea per la
registrazione come denominazione di origine protetta;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali, sentite le regioni;
  Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale  individua  nel Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali,    l'Autorita'   nazionale   preposta   al   coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Vista la comunicazione del Comitato promotore per il riconoscimento
della  D.O.P.  del  «Formaggio  di  Fossa  di  Sogliano al Rubicone e
Talamello»,  con  sede in Sogliano al Rubicone (Forli-Cesena), piazza
Garibaldi - Palazzo Marcosanti, con la quale e' stato indicato per il
controllo  sulla  denominazione  Formaggio  di  Fossa  di Sogliano al
Rubicone  e  Talamello l'organismo denominato Agroqualita' - Societa'
per  la  certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa, con
sede in Roma, piazza Marconi n. 25;
  Considerato   che   l'organismo  Agroqualita'  -  Societa'  per  la
certificazione   della   qualita'   nell'agroalimentare   -   Spa  ha
predisposto  il  piano di controllo per la denominazione Formaggio di
Fossa  di  Sogliano al Rubicone e Talamello conformemente allo schema
tipo di controllo;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali,  ai  sensi  del  comma 1 del citato art. 14 della legge n.
526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 21 giugno 2007;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento
(CE)  n.  510/2006  spettano  al  Ministero  delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  in  quanto autorita' nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del comma 1,
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli 10  e  11  del  regolamento  (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di
controllo  con il compito di verificare ed attestare che la specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  Agroqualita'  -  Societa'  per la certificazione della
qualita'  nell'agroalimentare - Spa, con sede in Roma, Piazza Marconi
n. 25, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste
dagli  articoli 10  e  11  del  regolamento  (CE)  n. 510/2006 per la
denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello,
protetta   transitoriamente   a   livello   nazionale   con   decreto
ministeriale 22 febbraio 2007.