IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1263/96 del 1° luglio 1996 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta Terra di Bari;
  Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto   il   decreto  28 luglio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 203 del
2 settembre  2003, con il quale l'autorita' pubblica designata Camera
di  commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, e' stata
autorizzata  ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine
protetta Terra di Bari;
  Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato
art.  14 della legge n. 526/1999 dalla regione Puglia con la quale il
predetto  ente  territoriale  ha indicato quale Autorita' pubblica da
designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione
di  origine protetta Terra di Bari la Camera di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura di Bari con sede in Bari, corso Cavour n.
2;
  Visto   il  decreto  12 luglio  2006  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata  alla Camera di commercio,
industria,  agricoltura  e  artigianato di Bari e' stata prorogata di
centoventi giorni a far data dal 27 luglio 2007;
  Visto il decreto 26 ottobre 2006 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto
12 luglio  2006, e' stato ulteriormente prorogato fino all'emanazione
del   decreto   di  rinnovo  alla  Camera  di  commercio,  industria,
agricoltura e artigianato di Bari;
  Considerato  che  la  Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  di  Bari  ha  predisposto  il  piano di controllo per la
denominazione  di  origine  protetta Terra di Bari conformemente allo
schema tipo di controllo;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta Terra di Bari;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di  cui  agli articoli 10 e 11 del
regolamento  (CE)  n.  510/2006 spettano al Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale
preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo ai sensi del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli 10  e  11  del  regolamento  (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata  autorizzata dal Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali  una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
risponda ai requisiti del disciplinare;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 22 maggio 2007;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di
Bari  con  sede  in  Bari,  corso  Cavour  n.  2,  e' designata quale
Autorita'  pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo
previste  dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per
la  denominazione  di  origine  protetta Terra di Bari, registrata in
ambito europeo con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.