IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Visto il testo unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.  297,  art. 193-bis, comma 3, riguardante interventi di sostegno e
di  recupero  conseguenti all'abolizione degli esami di riparazione e
di seconda sessione;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 233 del 17 luglio 2006;
  Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
  Vista  la  legge  11  gennaio  2007, n. 1, recante «Disposizioni in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione  secondaria  superiore  e  delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita», che sostituisce gli articoli
2,  3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art.
1, comma 1;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 luglio
1998,  n.  323,  per  le parti compatibili con le disposizioni di cui
alla legge 11 gennaio 2007, n. 1;
  Considerata  la necessita' di definire, ai sensi dell'art. 1, comma
1,  e  dell'art.  3,  comma  1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le
modalita' di recupero dei debiti formativi;
  Ravvisata  la  necessita'  di  stabilire  la nuova ripartizione del
punteggio  da attribuire al credito scolastico, ai sensi dell'art. 1,
capoverso  art.  3,  comma  6, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11
gennaio 2007, n. 1, e, di conseguenza, di modificare le tabelle A, B,
C  allegate  al  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 323 del
23 luglio  1988  e  previste  dall'art.  11  del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 323;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Attribuzione del credito scolastico
  1. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente,
dell'anno    scolastico    2006/2007   e   2007/2008,   relativamente
all'attribuzione  del punteggio per il credito scolastico, continuano
ad  applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio
2007,  n.  1,  le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della medesima legge.
  2. I  nuovi  punteggi  di credito scolastico indicati nelle tabelle
allegate  al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante,
si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei confronti
degli  studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico
2007/2008  l'applicazione  si  estendera' agli alunni delle penultime
classi  e  nell'anno  scolastico  2008/2009  riguardera' anche quelli
delle ultime classi.
  3. A    decorrere   dall'anno   scolastico   2008/2009,   ai   fini
dell'ammissione  all'esame di Stato sono valutati positivamente nello
scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del «sei».
  4. Per  tutti i candidati esterni, a decorrere dall'anno scolastico
2008/2009,  la  Commissione  di  esame,  fermo  restando il punteggio
massimo  di 25 punti, puo' aumentare il punteggio in caso di possesso
di  credito  formativo.  Per  esigenze  di  omogeneita'  di punteggio
conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione puo'
essere di 1 punto.