IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il testo unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 193-bis, comma 3, riguardante interventi di sostegno e di recupero conseguenti all'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17 luglio 2006; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita», che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 1, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 2007, n. 1; Considerata la necessita' di definire, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le modalita' di recupero dei debiti formativi; Ravvisata la necessita' di stabilire la nuova ripartizione del punteggio da attribuire al credito scolastico, ai sensi dell'art. 1, capoverso art. 3, comma 6, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e, di conseguenza, di modificare le tabelle A, B, C allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23 luglio 1988 e previste dall'art. 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 323; Decreta: Art. 1. Attribuzione del credito scolastico 1. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006/2007 e 2007/2008, relativamente all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge. 2. I nuovi punteggi di credito scolastico indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico 2007/2008 l'applicazione si estendera' agli alunni delle penultime classi e nell'anno scolastico 2008/2009 riguardera' anche quelli delle ultime classi. 3. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del «sei». 4. Per tutti i candidati esterni, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la Commissione di esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, puo' aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo. Per esigenze di omogeneita' di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione puo' essere di 1 punto.