Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione d'origine protetta «Liquirizia di Calabria», ai sensi del Reg. (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio Tutela Piante Officinali con sede in Cosenza - Corso d'Italia, 79, acquisito inoltre il parere della regione Calabria, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea. Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 510/06, ai competenti organi comunitari. Proposta di disciplinare di produzione Dop «Liquirizia di Calabria» Art. 1. Denominazione del prodotto La denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria» e' riservata esclusivamente alla liquirizia proveniente dalle coltivazioni e dallo spontaneo di Glychirrhiza glabra (Fam. Leguminose), nella varieta' denominata in Calabria «Cordara», e rispondente alle condizioni ed i requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.