Il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali
esaminata   l'istanza   intesa   ad   ottenere  la  protezione  della
denominazione  d'origine  protetta «Liquirizia di Calabria», ai sensi
del  Reg.  (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata
dal  Consorzio  Tutela  Piante Officinali con sede in Cosenza - Corso
d'Italia,  79,  acquisito  inoltre  il parere della regione Calabria,
esprime  parere  favorevole  e formula la proposta di disciplinare di
produzione nel testo di seguito riportato.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  642  «disciplina  dell'imposta  di  bollo»,  e
successive   modifiche,   al   Ministero   delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo -
Direzione  generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA
III,  via  XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana   della   presente  proposta,  dai  soggetti  interessati  e
costituiranno  oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto
Ministero,  prima  della  trasmissione  della  suddetta  proposta  di
riconoscimento alla Commissione europea.
    Decorso  tale  termine,  in assenza delle suddette osservazioni o
dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento
(CEE) n. 510/06, ai competenti organi comunitari.
 Proposta di disciplinare di produzione Dop «Liquirizia di Calabria»

                               Art. 1.
                     Denominazione del prodotto

    La  denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria» e'
riservata    esclusivamente   alla   liquirizia   proveniente   dalle
coltivazioni   e   dallo   spontaneo  di  Glychirrhiza  glabra  (Fam.
Leguminose),  nella  varieta'  denominata  in  Calabria  «Cordara», e
rispondente  alle  condizioni  ed  i requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.