IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

    Visto  l'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
in  cui  e'  previsto  che  per il monitoraggio degli adempimenti del
patto  di  stabilita'  interno  le  regioni e le province autonome di
Trento   e   Bolzano,   trasmettono   trimestralmente   al  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto        di        stabilita'        interno       nel       sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it,  le informazioni riguardanti sia la
gestione  di competenza, sia quella di cassa, attraverso un prospetto
e  con  le  modalita'  definiti  con  decreto del predetto Ministero,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    Considerato  che  le disposizioni relative al patto di stabilita'
interno  per  l'anno 2007 sono state fissate per le regioni a statuto
speciale  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano ai sensi
dell'art. 1, comma 660, della stessa legge n. 296 del 2006;
    Ravvisata  l'opportunita'  di  procedere,  al  fine  di  dare ora
attuazione  alle  disposizioni  di  cui  all'art. 1, comma 666, della
citata legge n. 296 del 2006, all'emanazione del decreto ministeriale
relativo  al  prospetto  e  alle  modalita' per il monitoraggio degli
adempimenti  del  patto  di  stabilita'  interno  e, successivamente,
all'emanazione  del  decreto ministeriale concernente la verifica del
rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno;
    Sentita  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano che nella
seduta del 27 giugno 2007 ha espresso parere favorevole;
                              Decreta:
                           Articolo unico
    1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano
forniscono  al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  le  informazioni  di  cui
all'art.  1,  comma 666, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con le
modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.
Detti  prospetti devono essere trasmessi trimestralmente entro trenta
giorni  dalla  fine  di ciascun trimestre, utilizzando il sistema web
appositamente  previsto  per  il patto di stabilita' interno nel sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

      Roma, 12 luglio 2007

                           Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio