IL DIRIGENTE
                  dell'Ufficio di farmacovigilanza

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003  n.  269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto   il   regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione,
dell'ordinamento  del  personale  dell'AIFA pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 29 giugno 2005;
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto   il   parere   della  Sottocommissione  di  farmacovigilanza
dell'AIFA reso nella seduta del 2 aprile 2007 e dell'11 giugno 2007;
  Visto  il  parere  della  commissione tecnico scientifica dell'AIFA
reso nella seduta del 3 aprile 2007 e del 13 giugno 2007;
  Vista  la  propria  determinazione  che,  in  data  7  luglio 2007,
Gazzetta  Ufficiale  n.  156,  ha disposto la modifica degli stampati
delle  specialita'  medicinali  decongestionanti  nasali ad attivita'
simpaticomimetica    per    uso    topico    con   riferimento   alla
controindicazione al di sotto dei 12 anni di eta';
  Tenuto  conto  che sul confezionamento esterno e nelle informazioni
del  prodotto,  riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio
illustrativo,  della specialita' medicinale «Rinovit Paido liquido» g
30  -  A.I.C.  n.  000872034,  «Rinovit Paido pomata» g 8 - A.I.C. n.
000872046 e' riportata la dicitura «paido» e pertanto il farmaco puo'
essere somministrato a soggetti al di sotto dei 12 anni;
  Ritenuto   a  tutela  della  salute  pubblica  dover  provvedere  a
modificare  gli  stampati ed il regime di fornitura della specialita'
medicinale:
    «Rinovit paido liquido» g 30 - A.I.C. n. 000872034;
    «Rinovit paido pomata» g 8 - A.I.C. n. 000872046;
                             Determina:
                               Art. 1.
  1.   E'   fatto  obbligo  all'azienda  titolare  di  autorizzazione
all'immissione  in  commercio  della  specialita'  medicinale RINOVIT
PAIDO  LIQUIDO g 30 - A.I.C. n. 000872034, RINOVIT PAIDO POMATA g 8 -
A.I.C.   n.   000872046,  autorizzata  con  procedura  nazionale,  di
integrare  ed  adeguare le informazioni del prodotto, riassunto delle
caratteristiche  del  prodotto  e foglio illustrativo, secondo quanto
indicato nell'allegato I e II, che costituiscono parte della presente
determinazione.
  2.  La dispensazione della specialita' medicinale di cui al comma 1
dovra'  essere  effettuata  dietro  presentazione  di  ricetta medica
ripetibile  a partire dal centoventesimo giorno dalla data di entrata
in vigore della presente determinazione.
  3. Il confezionamento esterno della suddetta specialita' medicinale
dovra' recare la dicitura «Medicinale soggetto a prescrizione medica»
a  partire  dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore
della presente determinazione.
  4. Le  modifiche  di  cui  al  comma 1, che costituiscono parte del
decreto  di  autorizzazione  rilasciato per la specialita' medicinale
«Rinovit  Paido  liquido» g 30 - A.I.C. n. 000872034 e «Rinovit Paido
pomata»  g  8  -  A.I.C. n. 000872046, dovranno essere apportate alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  determinazione per il
riassunto   delle  caratteristiche  del  prodotto  e  per  il  foglio
illustrativo  entro  centoventi  giorni  dall'entrata in vigore della
presente determinazione.
  5.  Trascorso il termine di cui al comma 4 non potranno piu' essere
dispensate  al  pubblico  confezioni  che  non  rechino  le modifiche
indicate  dalla  presente  determinazione  di  cui  ai  commi 1  e 3.
Pertanto,  alla  scadenza  del  termine  indicato  dal  comma 4, tali
confezioni andranno ritirate dal commercio.
  6.  Entro  e  non  oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente  determinazione  e'  fatto  obbligo alla azienda titolare di
A.I.C.  della  specialita' medicinale di cui al comma 1 di riportare,
in  modo  evidente  e  indelebile  (anche  con etichetta adesiva) sul
confezionamento  esterno  dei prodotti destinati ad essere immessi in
commercio,   la  frase  indicata  nell'allegato  III  della  presente
determinazione.
  7.  Trascorso il termine di cui al comma 6 non potranno piu' essere
dispensate  al  pubblico  le confezioni che non rechino le modifiche,
riportate in allegato III, al confezionamento esterno.
  La  presente determinazione entra in vigore quindici giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 12 luglio 2007

                                               Il dirigente: Venegoni