IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
                           di concerto con
                        IL CAPO DIPARTIMENTO
      per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia

  Visto  l'art.  109  della  legge  17 luglio  1942,  n. 107, recante
disposizioni  in  materia  di  trasporto, restituzione e vendite cose
sequestrate;
  Visto  l'art. 301 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia  doganale,  approvato  con  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  23 gennaio  1973,  n. 43, e successive modificazioni, che
reca  disposizioni  in  materia di misure di sicurezza patrimoniale e
confisca obbligatoria dei beni sequestrati, utilizzati per commettere
il  reato di contrabbando nel movimento di merci estere e che ne sono
l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, e successive
modificazioni,  recante  l'adeguamento delle disposizioni concernenti
il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri;
  Viste  le norme sulla custodia delle cose sequestrate contenute nel
codice  di  procedura  penale,  richiamate  dall'art. 4, comma 2, del
decreto   legislativo   9 novembre   1990,   n.   375,  e  successive
modificazioni;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il  quale  sono  state  trasferite al Ministero dell'economia e delle
finanze le funzioni dei Ministeri del tesoro e delle finanze;
  Vista  la  legge  19 marzo  2001,  n.  92,  recante  modifiche alla
normativa  concernente  la  repressione  del contrabbando di tabacchi
lavorati;
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, con il quale si
e'  provveduto  alla  riorganizzazione  del Ministero dell'economia e
delle finanze e delle Agenzie fiscali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003,
n.  385 recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto   il   decreto   ministeriale  1° ottobre  2004,  recante  il
regolamento  di  individuazione  degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell'Amministrazione;
  Visto  l'art.  3,  comma 1-bis,  della  legge 19 marzo 2001, n. 92,
aggiunto  dall'art.  1, comma 4-bis del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n.  262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n.  286,  a  tenore  del  quale  le  modalita'  della campionatura da
effettuare  prima di procedere alla distruzione dei tabacchi lavorati
sequestrati, decorso un anno dal momento del sequestro, sono definite
con  decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero della giustizia;
  Considerata  la necessita' di emanare le disposizioni in materia di
campionatura   dei   tabacchi   lavorati  sequestrati  a  seguito  di
operazioni  anticontrabbando  per dare attuazione al suddetto art. 3,
comma 1-bis,  della  legge 19 marzo 2001, n. 92 aggiunto dall'art. 1,
comma 4-bis,  del  decreto-legge  3 ottobre  2006,  n.  262,  recante
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi del comma 1-bis dell'art. 3 della legge 19 marzo 2001, n.
92,  decorso  un anno dal momento del sequestro di tabacchi lavorati,
l'Amministrazione   autonoma   dei  monopoli  di  Stato  provvede  ad
effettuare  la  campionatura  delle  partite  sequestrate, secondo le
modalita' indicate negli articoli seguenti.