IL MINISTRO DEI TRASPORTI

  Visto  il  decreto ministeriale 44/T del 22 marzo 2000 con il quale
e'  stato  previsto  uno  sconto  temporaneo  sul  canone di utilizzo
dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale  commisurato  ai maggiori
oneri  di  condotta  connessi all'arretratezza tecnologica della rete
gestita  da  Rete  Ferroviaria Italiana S.p.A da applicare a tutte le
sezioni  dell'infrastruttura per le quali non risultavano sussistenti
le condizioni per la guida ad agente unico (c.d. «sconto K2»);
  Considerato  che  il  decreto  ministeriale 44/T del 22 marzo 2000,
benche'  espressamente richiamato dall'art. 17, comma 10, del decreto
legislativo  8  luglio  2003,  n.  188, costituisce specificazione ed
attuazione  delle decisioni assunte in sede CIPE con delibera 180/99,
che  prefigurava  la copertura finanziaria dell'onere di cui trattasi
mediante    contributi    statali    -    corrisposti    al   gestore
dell'infrastruttura  e  da  questi  trasferiti  sotto forma di sconti
trasparenti e non discriminanti - con una revisione in diminuzione in
relazione   alla   progressiva   realizzazione  degli  interventi  di
adeguamento  tecnologico dell'infrastruttura (il c.d. sottosistema di
terra)  e  che,  pertanto,  in  ogni  caso  l'obbligo  per il Gestore
dell'infrastruttura a praticare qualsiasi sconto per il titolo di cui
trattasi non puo' prescindere da tale presupposto;
  Rilevato che lo strumento che regola i rapporti tra lo Stato e Rete
Ferroviaria  Italiana S.p.a., quanto al finanziamento delle attivita'
espletate  dal  Gestore  dell'infrastruttura,  e' da individuarsi nel
Contratto di programma;
  Preso  atto che il IV Addendum al Contratto di programma 2001/2005,
cosi'  come approvato dal CIPE nella seduta del 5 aprile 2007, non ha
previsto  per  l'anno  2006  e  successivi alcun finanziamento per il
contributo per extra costi di condotta (sconto K2);
  Considerato  che  dall'oggetto del richiamato decreto ministeriale,
«criteri  per la corresponsione agli utilizzatori dell'infrastruttura
ferroviaria  di  uno  sconto  temporaneo a parziale compensazione dei
maggiori  costi  indotti  dall'attuale arretratezza tecnologica della
rete  ferroviaria»,  cosi' come dalle premesse allo stesso, si evince
che  per  l'applicabilita' dello sconto alle imprese ferroviarie deve
aversi   riguardo   alla   sussistenza   di  condizioni  tecnologiche
dell'infrastruttura che impongono la guida con doppio agente;
  Tenuto  conto  che  il gestore dell'infrastruttura e' competente ad
attuare  iniziative  unicamente in relazione alla predisposizione dei
sottosistemi  di terra e all'adozione delle prescrizioni tecniche che
consentano   la  circolazione  dei  treni  con  agente  unico  e  che
conseguentemente  la  praticabilita'  dello  sconto  disciplinato dal
richiamato  decreto  ministeriale 44/T del 22 marzo 2000 non puo' che
sussistere   esclusivamente   in   concomitanza   di   condizioni  di
arretratezza  tecnologica  dell'infrastruttura ferroviaria cosi' come
peraltro gia' rilevato per i considerato del medesimo decreto;
  Rilevato  che il venir meno delle condizioni tecniche che impongono
la  circolazione dei treni con doppio agente e' da ricondurre in modo
specifico  all'installazione  ed al funzionamento delle tecnologie di
terra  che  unitamente a quelle di bordo, da installarsi a cura delle
imprese  ferroviarie,  consentono  la  realizzazione  del  sistema di
protezione   della  marcia  dei  treni,  nonche'  all'adozione  delle
necessarie    prescrizione    tecniche    da    parte   del   gestore
dell'infrastruttura, e che pertanto la praticabilita' dello sconto in
favore  delle  imprese ferroviarie, previsto dal decreto ministeriale
44/T del 22 marzo 2000, e' limitata alla sussistenza delle condizioni
tecnologiche  esclusivamente  per  l'infrastruttura  ferroviaria, non
potendo evidentemente ricadere, seppur indirettamente, a carico della
finanza  statale  un onere indotto unicamente da scelte delle imprese
ferroviarie  che  nella  propria  autonomia  gestionale determinano i
propri programmi di adeguamento tecnologico;
  Viste  le  direttive 9 marzo 2006 e 20 ottobre 2006 con le quali si
e'  provveduto  a  fornire  indicazioni e prescrizioni in merito alla
tempistica   concernente   gli  adeguamenti  tecnologici  della  rete
infrastrutturale e dei rotabili, prescrivendo altresi' che le imprese
ferroviarie  di regola completino l'installazione dei sottosistemi di
bordo  in  concomitanza  con l'installazione delle apparecchiature di
terra, consentendo alle imprese ferroviarie di continuare ad accedere
all'infrastruttura ferroviaria fino al 30 giugno 2008;
  Considerato che la possibilita' di accedere all'infrastruttura, pur
in  assenza dell'installazione dei sottosistemi di bordo, costituisce
unicamente  una  eccezione al principio pure fissato dalle richiamate
direttive  di  un adeguamento contestuale dei sottosistemi di terra e
di  bordo,  idonea  a  permettere  alle  imprese  ferroviarie  di non
sospendere  la  loro  attivita'  in relazione a possibili ritardi dei
propri  programmi  di  adeguamento delle tecnologie di bordo, purche'
adeguatamente motivati;
  Ritenuto  che  tale  possibilita'  non  puo' comunque modificare la
portata  applicativa  del richiamato decreto ministeriale 44/T del 22
marzo 2000 nella parte in cui connette, ferma restando la sussistenza
dei presupposti di compatibilita' e copertura finanziaria, il diritto
allo  sconto  da  parte  delle  imprese  ferroviarie  a condizioni di
arretratezza tecnologica dell'infrastruttura;
  Preso  atto  delle  decisioni  dell'Ufficio  per la regolazione dei
servizi  ferroviari  del 20 gennaio 2006 prot. 18 e del 30 marzo 2007
prot.  83 nonche' della nota congiunta del Dipartimento dei trasporti
terrestri  e  dello  stesso  Ufficio  per  la regolazione dei servizi
ferroviari  prot. 28676/DTT e prot. 73 URSF del 23 marzo 2007 e della
corrispondenza  intercorsa  tra  il  gestore  dell'infrastruttura, le
imprese   ferroviarie,   l'URSF   e  il  Dipartimento  dei  trasporti
terrestri, dalle quali emergono dubbi interpretativi circa la portata
applicativa del decreto ministeriale 44/T del 22 marzo 2000;
  Ritenuto  che, in presenza di dubbi interpretativi circa la portata
delle disposizioni contenute nel richiamato decreto ministeriale 44/T
del  22  marzo  2000, sia opportuno procedere alla precisazione delle
corrette modalita' applicative del medesimo decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'applicabilita'    dello    sconto    sul   canone   di   utilizzo
dell'infrastruttura  ferroviaria  previsto  dal  decreto ministeriale
44/T del 22 marzo 2000 resta in ogni caso condizionata alla effettiva
corresponsione di appositi contributi da parte dello Stato al Gestore
dell'infrastruttura  in  assenza dei quali non sussiste alcun obbligo
da  parte del Gestore medesimo di applicare il predetto sconto ne' il
diritto   da   parte   delle   Imprese   ferroviarie  a  rivendicarne
l'applicazione  conseguentemente, per quanto riportato in premessa in
relazione  al  IV  Addendum  al  Contratto di programma 2001-2005, il
presupposto  di  applicazione  dello sconto K2 e' da ritenersi venuto
meno a partire dal 1° gennaio 2006.