IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visti gli articoli 5, comma 1, e 2, comma 1, lettera c) della legge
24 febbraio 1992, n. 225;
  Visti  gli  articoli 2,  comma 1,  e  3, comma 1, del decreto-legge
4 novembre  2002,  n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1
della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Considerato  che,  a  causa  dell'aumento delle temperature oltre i
consueti  limiti stagionali e delle conseguenze derivanti da un lungo
periodo  di  siccita',  si  sono create le condizioni che favoriscono
fenomeni di combustione diffusi su tutto il territorio nazionale;
  Considerato  che  il  propagarsi  degli  incendi,  anche  dovuti  a
comportamenti  dolosi,  non appare fronteggiabile con il ricorso alle
ordinarie  contromisure  previste  dalla normale pianificazione delle
attivita' di contrasto degli incendi boschivi;
  Tenuto conto degli incidenti che si sono verificati nelle attivita'
di  spegnimento  dei  focolai e della crescente esposizione a rischio
della  vita  e  della salute umana oltre che dell'ambiente naturale e
degli insediamenti economici e produttivi;
  Considerato   che  la  diffusione  degli  incendi  interessa  o  e'
suscettibile  di riguardare tutto il territorio nazionale non essendo
previsto   a   breve   termine   un  miglioramento  delle  condizioni
climatiche;
  Ritenuto  quindi,  che  ricorrono, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la
dichiarazione dello stato di emergenza ricorrendo il grave rischio di
compromissione   dell'integrita'   della   vita,  anche  prima  della
dichiarazione dello stato di emergenza;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
  Sentiti i Presidenti delle regioni interessate;
                              Decreta:
  1. Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge
24 febbraio  1992,  n. 225, e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge
4 novembre  2002,  n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1
della  legge  27 dicembre  2002,  n. 286, in considerazione di quanto
espresso  in  premessa, e' disposto il coinvolgimento delle strutture
operative  nazionali  del  Servizio nazionale della protezione civile
per  fronteggiare  l'emergenza  derivante  dagli  incendi su tutto il
territorio nazionale.
  2.  Al  capo del Dipartimento della protezione civile e' attribuito
l'incarico   di   Commissario   delegato   per   l'adozione  di  ogni
indispensabile  provvedimento  su  tutto  il territorio nazionale per
assicurare  ogni  forma  di  tutela  degli interessi pubblici primari
delle   popolazioni   interessate   nonche'  ogni  misura  idonea  al
superamento  del  contesto  emergenziale  e per la salvaguardia delle
vite umane.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 24 luglio 2007
                                                 Il Presidente: Prodi