IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265,
art. 201;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, attuazione
della  Direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive di modifica),
relativa  ad  un  codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano, e, in particolare, gli articoli 114, 115, 116 e 117;
  Visto in particolare il punto 3, lettera b), comma 1, dell'art. 116
del sopra menzionato decreto legislativo;
  Visto  l'art.  2,  punto  d),  punto e)  e punto k) della direttiva
2005/29/CE  dell'11  maggio  2005  relativa alle pratiche commerciali
sleali   recepita   con  la  legge  25 gennaio  2006,  n.  29,  Legge
Comunitaria 2005;
  Visti   altresi'   il   comma 2  dell'art.  6  relativo  ad  azioni
ingannevoli  ed  i  commi 1,  2  e 3 dell'art. 7 relativo a omissioni
ingannevoli, della sopra citata direttiva;
  Visto  l'art.  24 relativo a pubblicita' di prodotti pericolosi per
la  salute  e  la  sicurezza  dei consumatori del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo;
  Considerato  che le avvertenze previste dall'art. 116, comma 3, del
decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219, a partire dal 1° ottobre
2006, sono state semplificate al fine di renderle piu' chiare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nella  pubblicita'  dei  medicinali  e  degli altri prodotti di
interesse  sanitario  sottoposti  alla  disciplina  dell'art. 201 del
testo  unico  delle  leggi  sanitarie  27 luglio  1934,  n.  1265,  e
successive  modificazioni,  che  venga  effettuata  esclusivamente  o
parzialmente  con  mezzi fonici, le avvertenze di carattere sanitario
contenute  nel  messaggio autorizzato devono essere lette alla stessa
velocita'   delle   restanti   frasi   a  carattere  pubblicitario  e
informativo.
  2.   Il  disposto  del  comma  1,  si  applica  anche  a  tutte  le
autorizzazioni di pubblicita' sanitaria ancora in corso di validita'.
  3.  I N.A.S. - Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, sono
incaricati  di  vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente
decreto,  attivando,  in  caso  di  infrazione,  le procedure dirette
all'applicazione  delle  sanzioni  amministrative pecuniarie previste
dalla  legislazione  vigente  per  la  violazione dell'art. 201 delle
leggi  sanitarie  approvato  con  regio  decreto del 27 luglio 1934 e
successive   modificazioni   e   delle   ulteriori  disposizioni  che
disciplinano  la pubblicita' dei medicinali e degli altri prodotti di
interesse sanitario.
  4.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il quindicesimo giorno
successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 18 luglio 2007

                                                   Il Ministro: Turco