IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Vista la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori associazione provinciale di Macerata, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «San Ginesio» e del relativo disciplinare di produzione. Visto il parere favorevole della regione Marche; Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 66 del 20 marzo 2006; Considerato che sono pervenute da parte degli interessati, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni alla sopra citata proposta di disciplinare; Vista in particolare l'istanza presentata dal Comitato di denominazione della D.O.C.G. «Vernaccia di Serrapetrona» intesa ad evitare nell'etichettatura dei vini «San Ginesio» spumante la possibilita' di utilizzo del nome della varieta' di vite «Vernaccia» per le relative tipologie di vini spumanti; Vista altresi' l'istanza presentata dall'azienda S. Piersanti & C. S.n.c. di Ancona, con la quale, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, la stessa ha richiesto, ad integrazione dell'art. 5, comma 2, vinificazione delle uve, del disciplinare di produzione della riconoscenda D.O.C. «San Ginesio», la possibilita' di ampliare la distanza ivi prevista in deroga, ai sensi della vigente normativa comunitaria, per l'elaborazione della tipologia spumante nelle immediate vicinanze della zona di produzione delle uve; Visto il parere della regione Marche, espresso in sede di riunione del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O.C. e delle I.G.T. in data 19 luglio 2007, favorevole all'accoglimento delle suddette istanze; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini a D.O.C e I.G.T., espresso nella riunione del 19 luglio 2007, favorevole all'accoglimento delle suddette istanze; Ritenuto pertanto necessario apportare, in accoglimento delle predette istanze, le apposite modifiche alla proposta di disciplinare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 66 del 20 marzo 2006; Ritenuto di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «San Ginesio» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, annesso al presente decreto; Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, alla pubblicazione dei codici delle tipologie di vini previsti dal disciplinare di produzione della D.O.C. in questione; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «San Ginesio», ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata «San Ginesio» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.