IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
                            per il Lazio

  Visto  l'art.  1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante  disposizioni,  in  attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali,   sulla  concessione  o  proroga,  in  deroga  alla  vigente
normativa, degli ammortizzatori stessi;
  Visto,   in  particolare,  il  primo  periodo  del  sopra  indicato
comma 1190,  che  prevede,  entro  determinati  limiti  di  spesa, la
possibilita'  per  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, di
disporre,   entro   il   31 dicembre   2007,   la  concessione  degli
ammortizzatori  in  deroga  nel  caso  di  programmi finalizzati alla
gestione  di  crisi  occupazionali,  anche  con riferimento a settori
produttivi e ad aree regionali;
  Considerato  che il secondo periodo del sopra richiamato comma 1190
prevede  che,  nell'ambito  delle risorse finanziarie di cui al primo
periodo,  i  trattamenti  concessi  ai  sensi dell'art. 1, comma 410,
della  legge  23 dicembre  2005,  n. 266, e successive modificazioni,
possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia' definiti in
specifici   accordi   in  sede  governativa  abbiano  comportato  una
riduzione  nella  misura  almeno  del  10  per  cento  del numero dei
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006;
  Visto  il  decreto  n.  40975  del  22 maggio 2007 del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia e della finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del
citato  art.  1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad
alcune regioni;
  Visto,   in   particolare,   l'art.   7,   del   predetto   decreto
interministeriale,  relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro
alla  concessione  o alla proroga in deroga alla vigente normativa di
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita',  di  disoccupazione  speciale  ai lavoratori delle imprese
ubicate   nella   regione  Lazio,  che  non  possono  ricorrere  agli
ammortizzatori,  ai  sensi della normativa a regime, per l'attuazione
di determinati programmi;
  Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo
2007,  dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale   Rosa   Rinaldi   e  dall'Assessore  al  lavoro,  alle  pari
opportunita'  e  politiche  giovanili  della regione Lazio Alessandra
Tibaldi;
  Visto  l'accordo quadro sottoscritto in data 20 aprile 2007, presso
la  regione  Lazio,  dai  rappresentanti  della  regione Lazio, della
Societa' Italia Lavoro e delle parti sociali;
  Vista la nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali
e  degli  incentivi  all'occupazione  prot.  14/0006658 del 20 giugno
2007;
  Visto  l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio - Assessorato
lavoro,  pari  opportunita' e politiche giovanili, in data 18 gennaio
2007,  tra la regione stessa e le parti sociali, relativo alla Circeo
Filati S.r.l., e letti, in particolare, le considerazioni in premessa
ed i punti 2), 5), 6);
  Considerato  che  nel  verbale  del suddetto accordo del 18 gennaio
2007,  la  regione  Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento
per la Circeo Filati in fallimento del trattamento di CIGS in deroga,
per  un  numero  massimo  pari  a  126 dipendenti, per il periodo dal
1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
  Vista  l'istanza  di  proroga  del  trattamento  di CIGS in deroga,
pervenuta l'11 giugno 2007, con i relativi allegati, correttiva della
precedente istanza, pervenuta in data 29 gennaio 2007, riferita ad un
periodo  non  contemplato nell'accordo sottoscritto presso la regione
Lazio,  in  data  18  gennaio  2007,  e,  in  particolare,  la scheda
preliminare;
  Vista  l'ulteriore  documentazione trasmessa in data 6 luglio 2007,
pervenuta in data 13 luglio 2007 e protocollata al n. 7711;
  Ritenuto,  per  quanto precede, di autorizzare la concessione della
proroga  del  trattamento  di  integrazione salariale, in deroga alla
vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  e'  autorizzata  la  concessione  della proroga del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  deroga alla normativa
vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in
data  18 gennaio  2007,  in  favore del personale della Circeo Filati
S.r.l.  in  fallimento,  in  forza  presso l'unita' aziendale sita in
Cisterna  di  Latina  (Latina)  - ss. 148 km 64,00, per un massimo di
centoventisei   lavoratori,   compresi   nell'allegato   elenco   che
costituisce  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  per il
periodo  dal  1° gennaio  2007  al  31 dicembre  2007,  con pagamento
diretto ai lavoratori da parte dell'INPS.