DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITA' E MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE IL MINISTRO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITA' di concerto con IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67, recante «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni», ed in particolare gli articoli 3 e 4; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 (Legge di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181), art. 1, comma 19; Decreta: Art. 1. Legittimazione ad agire 1. Sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67, in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullita', in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunita', di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale.