DIPARTIMENTO  PER  I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITA' E MINISTERO DELLA
                        SOLIDARIETA' SOCIALE

          IL MINISTRO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITA'
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Vista  la  legge  1° marzo  2006,  n.  67, recante «Misure per la
tutela   giudiziaria   delle   persone  con  disabilita'  vittime  di
discriminazioni», ed in particolare gli articoli 3 e 4;
    Vista  la  legge 17 luglio 2006, n. 233 (Legge di conversione del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181), art. 1, comma 19;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                       Legittimazione ad agire

    1.  Sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 3 e 4 della
legge  1° marzo  2006,  n. 67, in forza di delega rilasciata per atto
pubblico  o  per scrittura privata autenticata a pena di nullita', in
nome  e  per  conto  del  soggetto  passivo della discriminazione, le
associazioni  e  gli  enti individuati con decreto del Ministro per i
diritti  e  le  pari  opportunita', di concerto con il Ministro della
solidarieta' sociale.