Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali e Ministero dell'economia e delle finanze IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, che ha istituito il «Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali», di seguito denominato «Fondo»; Visto l'art. 1, comma 894, della richiamata legge n. 296/2006, che prevede l'emanazione di un decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali istituita dall'art. 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominata «Commissione», per stabilire i criteri di distribuzione ed erogazione del «Fondo»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale; Considerato che l'art. 1, comma 893, della legge finanziaria di cui sopra dispone l'utilizzo del Fondo per progetti degli enti locali, relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attivita' amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese; Considerata l'esigenza che il Fondo finanzi progetti degli enti locali in ambiti di intervento che abbiano una valenza di sistema nazionale, armonici e conformi alla programmazione regionale, al fine di garantire la crescita complessiva dei territori e la sostenibilita' dei risultati, a vantaggio dei cittadini e delle imprese; Considerato che il processo di digitalizzazione dell'attivita' amministrativa deve svilupparsi all'interno di una strategia coordinata e condivisa tra Stato, regioni e autonomie locali che promuovono intese ed accordi attraverso la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Considerato che la «Commissione» e' l'organismo chiamato a svolgere le funzioni istruttorie e consultive a supporto della Conferenza unificata in ordine alle politiche riguardanti l'innovazione tecnologica di regioni ed enti locali; Considerata l'esigenza di realizzare progetti in grado di valorizzare il territorio ed al contempo di migliorare il sistema Paese e di garantire sia la standardizzazione dei parametri basilari dei progetti stessi, mediante modelli di cooperazione applicativa, sia la diffusione su tutto il territorio nazionale; Acquisito il parere della «Commissione» reso in data 8 maggio 2007; Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 10 maggio 2007; Decreta: Art. 1. 1. La dotazione del «Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali», cui all'art. 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito denominato «Fondo», e' finalizzata al finanziamento di progetti non coperti da precedenti finanziamenti nazionali, ovvero non compresi in altri gia' in atto. 2. I progetti dovranno essere presentati nei seguenti ambiti di intervento: a) gestione integrata della logistica e della infomobilita' nel trasporto pubblico locale, mobilita' urbana ed extraurbana; b) sistemi di misurazione, basati su tecnologie ICT, per la valutazione della qualita' dei servizi erogati dagli enti locali; c) gestione digitale integrata dei servizi degli enti locali in materia fiscale e catastale mediante modelli di cooperazione applicativa a livello locale, regionale e nazionale; d) integrazione e potenziamento dei Sistemi informativi del lavoro. 3. Con successivo decreto da emanarsi ai sensi del citato art. 1, comma 893, della legge n. 296 del 2006, entro il 31 marzo 2008 potranno essere modificati, per le annualita' 2008 e 2009, gli ambiti di intervento di cui al comma 1.