IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  dei vini «Bianco di Custoza», modificato dal decreto del
Presidente  della Repubblica 30 luglio 2001, dal decreto ministeriale
3 ottobre 2001 e dal decreto ministeriale 20 ottobre 2005;
  Vista la domanda presentata dalla regione Veneto intesa ad ottenere
la  modifica  del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di  origine  controllata  «Bianco di Custoza» o «Custoza», munita del
parere favorevole espresso dal Comitato regionale tecnico- consultivo
per la vitivinicoltura della regione Veneto;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e sulla proposta
del  relativo  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
144 del 23 giugno 2007;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «Bianco  di Custoza» o «Custoza» ed all'approvazione del
relativo   disciplinare  di  produzione,  in  conformita'  al  parere
espresso dal predetto Comitato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. L'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di  origine  controllata  «Bianco di Custoza» o «Custoza», cosi' come
modificato  da ultimo con il decreto ministeriale 20 ottobre 2005, e'
sostituito dal testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni
entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.