IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto  ministeriale 18 novembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  285  del  6 dicembre  1995,  concernente  il
riconoscimento  dell'indicazione geografica tipica dei vini «Ravenna»
e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 settembre 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 233 del 6 ottobre 2006, con il quale e' stato
approvato   il   vigente  disciplinare  di  produzione  dei  vini  ad
indicazione geografica tipica «Ravenna»;
  Vista  l'istanza  presentata  dall'Ente tutela vini di Romagna, con
sede  in  Forli',  in  data  9  luglio  2007,  intesa  ad ottenere la
rettifica  del  disciplinare di produzione dei vini ad IGT «Ravenna»,
mediante  l'espressa  indicazione  delle  tipologie di vini «Cabernet
franc»  e  «Cabernet  sauvignon»  derivanti  da  uve delle rispettive
varieta'  di  vite,  dato  che  nello  stesso  disciplinare  e' stata
genericamente indicata ed in modo parziale la sola tipologia riferita
al  sinonimo «Cabernet» delle citate due varieta' (utilizzate da sole
o  congiuntamente  nella base ampelografica dei relativi vigneti), al
fine  di  consentire  la  corretta  produzione ed etichettatura delle
tipologie derivanti dai singoli predetti vitigni;
  Visto  il parere della regione Emilia-Romagna, espresso con nota n.
184707 del 12 luglio 2007, favorevole all'accoglimento della predetta
istanza  di  rettifica  del  disciplinare  di produzione della IGT in
questione;
  Visto  il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione  dei vini DOC e IGT nella riunione del 19 luglio 2007,
favorevole  all'accoglimento  della  citata  istanza di rettifica del
disciplinare  di  produzione della IGT «Ravenna», intesa ad integrare
il  disciplinare  medesimo con l'espressa indicazione delle tipologie
di   vini   riferite  alle  varieta'  «Cabernet  franc»  e  «Cabernet
sauvignon»;
  Ritenuto,   in   accoglimento  della  predetta  istanza,  di  dover
apportare  una  rettifica  agli articoli 2, 4 e 6 del disciplinare di
produzione  dei  vini ad IGT «Ravenna», indicando in maniera distinta
le  tipologie  riferite  ai  vitigni  «Cabernet  franc»  e  «Cabernet
sauvignon», oltre alla tipologia indicata con il sinonimo «Cabernet»;
  Ritenuto  altresi'  di dover procedere all'aggiornamento dei codici
delle tipologie dei vini in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2,
del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.   A  rettifica  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  ad
indicazione  geografica  tipica  «Ravenna»,  cosi' come modificato da
ultimo  con  il decreto 26 settembre 2006 richiamato in premessa, gli
articoli 2,  4  e  6  del  citato  disciplinare  di  produzione  sono
integrati  con l'indicazione delle tipologie di vino «Cabernet franc»
e    «Cabernet    sauvignon»,   unitamente   ai   relativi   elementi
tecnico-produttivi, come di seguito riportato.

                              «Art. 2.

  Al  comma 3,  dopo  il  sinonimo  di vitigno "Cabernet" e prima del
vitigno  "Chardonnay",  e'  inserito:  "(Cabernet  franc  e  Cabernet
sauvignon,  da  soli  o  congiuntamente),  Cabernet  franc,  Cabernet
sauvignon,".
  Al  comma 6,  dopo  il  sinonimo  di vitigno "Cabernet" e prima del
vitigno   "Ciliegiolo",   e'   inserito:  "Cabernet  franc,  Cabernet
sauvignon,".

                               Art. 4.
  Al  comma 2,  dopo  la  tipologia  "Ravenna Cabernet" e prima della
tipologia  "Ravenna  Chardonnay", sono inserite le seguenti tipologie
con la relativa resa di uve ad Ha:
    Ravenna Cabernet franc t/ha 22;
    Ravenna Cabernet sauvignon t/ha 22;
  Al  comma 3,  dopo  la  tipologia  "Ravenna Cabernet" e prima della
tipologia  "Ravenna  Chardonnay", sono inserite le seguenti tipologie
con il relativo titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
    Ravenna Cabernet franc 8,50% vol.;
    Ravenna Cabernet sauvignon 8,50% vol.;
v
                               Art. 6.
  Al  comma 1,  dopo  la  tipologia  "Ravenna Cabernet" e prima della
tipologia  "Ravenna  Chardonnay", sono inserite le seguenti tipologie
con il relativo titolo alcolometrico volumico totale minimo:
    Ravenna Cabernet Franc 10% vol.;
    Ravenna Cabernet Sauvignon 10% vol.».