IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'

  Vista  la  domanda  con la quale la sig.ra Olga Kharkhardina nata a
Sakalin  (Russia)  il  22 giugno 1972, cittadina russa, ha chiesto il
riconoscimento   della  attivita'  professionale  di  parrucchiera  a
seguito di specifica attivita' svolta come lavoratrice autonoma nella
citta'   di   Anapa   (Russia),  al  fine  dell'esercizio  in  Italia
dell'attivita'  di  acconciatrice cosi' come disciplinata dalla legge
23 dicembre 1970, n. 1142;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto,  in  particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che
disciplina  le  procedure  di riconoscimento dei titoli professionali
abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese
non  appartenente  all'Unione  europea  da  parte  di  cittadini  non
comunitari,  stabilendo  che alle stesse si applicano le disposizioni
del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  115, e del decreto
legislativo  2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la
composizione e la durata della formazione professionale conseguita;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del
giorno  8  giugno  2007,  che  ha  ritenuto  l'attivita' svolta dalla
interessata,  per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli
di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  c),  del  citato d.lgs. n.
319/1994, e cioe' ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio
di  una professione», e pertanto idonea all'esercizio delle attivita'
di acconciatrice, senza alcuna misura compensativa;
                              Decreta:

  1. Alla sig ra Olga Kharkhardina, nata il 22 giugno 1972, cittadina
russa,  e'  riconosciuta l'attivita' professionale di cui in premessa
quale  titolo  valido  per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di
acconciatrice  ai  sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non
si  ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtu'
della specificita' dell'attivita' lavorativa svolta.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 giugno 2007
                                       Il direttore generale: Bianchi