IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento; Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 261 del 9 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Colline di Firenze, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni; Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006; Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Toscana con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorita' pubblica da designare per svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione Colline di Firenze la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, con sede in Firenze, piazza dei Giudici n. 3; Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ha predisposto il piano di controllo per la denominazione Colline di Firenze conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 21 giugno 2007; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerata la necessita', espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze con sede in Firenze, piazza dei Giudici n. 3, e' designata quale autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione Colline di Firenze, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 26 ottobre 2006.