IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 ottobre 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
261   del  9 novembre  2006,  relativo  alla  protezione  transitoria
accordata  a livello nazionale alla denominazione Colline di Firenze,
trasmessa   alla   Commissione  europea  per  la  registrazione  come
denominazione di origine protetta;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali, sentite le regioni;
  Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale  individua  nel Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali,    l'Autorita'   nazionale   preposta   al   coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato
art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Toscana con la quale il
predetto  ente  territoriale  ha indicato quale autorita' pubblica da
designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione
Colline  di  Firenze la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Firenze, con sede in Firenze, piazza dei Giudici n. 3;
  Considerato  che  la  Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  di  Firenze  ha predisposto il piano di controllo per la
denominazione  Colline  di  Firenze conformemente allo schema tipo di
controllo;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali,  ai  sensi  del  comma 1 del citato art. 14 della legge n.
526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 21 giugno 2007;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento
(CE)  n.  510/2006  spettano  al  Ministero  delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  in  quanto autorita' nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli 10  e  11  del  regolamento  (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di
controllo  con il compito di verificare ed attestare che la specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di
Firenze  con  sede  in Firenze, piazza dei Giudici n. 3, e' designata
quale  autorita'  pubblica  autorizzata  ad  espletare le funzioni di
controllo  previste  dagli  articoli 10  e 11 del regolamento (CE) n.
510/2006   per   la   denominazione   Colline  di  Firenze,  protetta
transitoriamente   a   livello  nazionale  con  decreto  ministeriale
26 ottobre 2006.