IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto  ministeriale 18 novembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  285  del  6 dicembre  1995,  concernente  il
riconoscimento  dell'indicazione geografica tipica dei vini «Forli» e
l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
  Vista  l'istanza  presentata  dall'Ente tutela vini di Romagna, con
sede  in  Forli',  in  data  9  luglio  2007,  intesa  ad ottenere la
rettifica  del  disciplinare  di  produzione dei vini ad IGT «Forli»,
mediante  l'espressa  indicazione  delle  tipologie di vini «Cabernet
franc»  e  «Cabernet  sauvignon»  derivanti  da  uve delle rispettive
varieta'  di  vite,  dato  che  nello  stesso  disciplinare  e' stata
genericamente indicata ed in modo parziale la sola tipologia riferita
al  sinonimo «Cabernet» delle citate due varieta' (utilizzate da sole
o  congiuntamente  nella base ampelografica dei relativi vigneti), al
fine  di  consentire  la  corretta  produzione ed etichettatura delle
tipologie derivanti dai singoli predetti vitigni;
  Visto  il parere della regione Emilia-Romagna, espresso con nota n.
184707 del 12 luglio 2007, favorevole all'accoglimento della predetta
istanza  di  rettifica  del  disciplinare  di produzione della IGT in
questione;
  Visto  il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione  dei  vini DO e IGT nella riunione del 19 luglio 2007,
favorevole  all'accoglimento  della  citata  istanza di rettifica del
disciplinare  di produzione della IGT «Forli», intesa ad integrare il
disciplinare  medesimo  con l'espressa indicazione delle tipologie di
vini riferite alle varieta' «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon»;
  Ritenuto,   in   accoglimento  della  predetta  istanza,  di  dover
apportare  una  rettifica  agli  articoli 2  e  4 del disciplinare di
produzione  dei vini ad IGT «Forli», indicando in maniera distinta le
tipologie   riferite   ai   vitigni   «Cabernet  franc»  e  «Cabernet
sauvignon», oltre alla tipologia indicata con il sinonimo «Cabernet»;
  Ritenuto  altresi'  di dover procedere all'aggiornamento dei codici
delle tipologie dei vini in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2,
del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.   A  rettifica  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  ad
indicazione  geografica  tipica  «Forli»,  approvato  con  il decreto
18 novembre  1995  richiamato  in  premessa,  gli  articoli 2 e 4 del
citato  disciplinare  di  produzione sono integrati con l'indicazione
delle  tipologie  di  vino  «Cabernet  franc» e «Cabernet sauvignon»,
unitamente  ai  relativi elementi tecnico-produttivi, come di seguito
riportato:

                              «Art. 2.

  Al  comma 3,  dopo  il  sinonimo  di vitigno "Cabernet" e prima del
vitigno  "Chardonnay",  e'  inserito:  "(Cabernet  franc  e  Cabernet
sauvignon,  da  soli  o  congiuntamente),  Cabernet  franc,  Cabernet
sauvignon,";
  Al  comma 6,  dopo  il  sinonimo  di vitigno «Cabernet» e prima del
vitigno   «Ciliegiolo»,   e'   inserito:  «Cabernet  franc,  Cabernet
sauvignon,»;

                               Art. 4.

  Al  comma 2,  dopo  la  tipologia  «Forli'  Cabernet» e prima della
tipologia  «Forli'  Chardonnay»,  sono inserite le seguenti tipologie
con la relativa resa di uve ad Ha:
        Forli' Cabernet franc t/ha 18;
        Forli' Cabernet sauvignon t/ha 18».