IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'
  Vista  la  domanda  con la quale la sig.ra Svetlana Markina, nata a
Smyshlyaevka  (Russia)  il  25 marzo  1969,  cittadina  italiana,  ha
chiesto  il  riconoscimento  della attivita' professionale lavorativa
svolta  come  parrucchiera  dal  18 luglio 1986 al 3 settembre 1990 e
successivamente per un periodo di tempo compreso tra il 4 aprile 1991
e  il  13 gennaio  1999,  al  fine  dell'esercizio  in  Italia  della
attivita'  di  acconciatrice  cosi'  come  disciplinata  dalla  legge
23 dicembre 1970, n. 1142;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto,  in  particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che
disciplina  le  procedure  di riconoscimento dei titoli professionali
abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese
non  appartenente  all'Unione  europea  da  parte  di  cittadini  non
comunitari,  stabilendo  che alle stesse si applicano le disposizioni
del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115,  e del decreto
legislativo  2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la
composizione e la durata della formazione professionale conseguita o,
alternativamente, con l'esercizio a tempo pieno della professione per
la durata minima di due anni negli ultimi dieci anni;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del
giorno 8 giugno 2007, che ha ritenuto i titoli dell'interessata per i
suoi  contenuti formativi, riconducibili ai titoli di cui all'art. 3,
comma 1,  lettera c),  del  citato decreto legislativo n. 319/1994, e
cioe'  ai  titoli  «specificatamente  orientati  all'esercizio di una
professione»,  e  pertanto  idonei  all'esercizio  delle attivita' di
acconciatrice, senza alcuna misura compensativa;
  Visto   il   conforme   parere   dell'associazione   di   categoria
CNA-Federacconciatori;
                              Decreta:
  1.  Alla  sig.ra Svetlana Markina, nata il 25 marzo 1969, cittadina
italiana  e'  riconosciuta l'attivita' professionale svolta di cui in
premessa   quale   titolo   valido   per  lo  svolgimento  in  Italia
dell'attivita'  di  acconciatrice  ai  sensi  della legge 25 dicembre
1970,  n.  1142,  e non si ritiene necessario applicare alcuna misura
compensativa in virtu' della specificita' e completezza del titolo di
studio prodotto.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 giugno 2007
                                       Il direttore generale: Bianchi