IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO per il Lazio Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi; Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilita' per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali; Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune Regioni; Visto, in particolare, l'art. 7, del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi; Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, alle pari opportunita' e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi; Visto l'accordo quadro sottoscritto in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, della Societa' Italia Lavoro e delle parti sociali; Vista la nota della direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. 14/0006658 del 20 giugno 2007; Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili, in data 16 gennaio 2007, tra la regione stessa e le parti sociali, relativo alla Tiffani Group S.r.l. e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed il dispositivo; Considerato che nel verbale del suddetto accordo del 16 gennaio 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la Tiffani Group S.r.l. della concessione del trattamento di CIGS in deroga, per un numero massimo pari a 30 dipendenti; Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, datata 20 febbraio 2007 e pervenuta il 21 febbraio 2007; Vista la documentazione consegnata all'ispettore del lavoro incaricato degli accertamenti di rito e pervenuta in allegato alla relazione ispettiva, in data 2 luglio 2007, e, in particolare, la scheda 1/A, da cui risulta anche il dettaglio mensile delle sospensioni; Considerata l'ulteriore documentazione trasmessa in data 10 luglio 2007 e pervenuta in data 11 luglio 2007, nonche' la «scheda 1/A» e la «scheda preliminare per concessione CIGS in deroga 2007», pervenute in data 17 luglio 2007, correttive ed integrative di altre precedentemente inviate; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la prima concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati: Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 16 gennaio 2007, in favore del personale della Tiffani Group S.r.l., in forza presso l'unita' aziendale sita in Castel Sant'Elia (Viterbo) - via Civitacastellana snc, per un massimo di 30 lavoratori, compresi nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS.