IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
                            per il Lazio
  Visto  l'art.  1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante  disposizioni,  in  attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali,   sulla  concessione  o  proroga,  in  deroga  alla  vigente
normativa, degli ammortizzatori stessi;
  Visto,   in  particolare,  il  primo  periodo  del  sopra  indicato
comma 1190,  che  prevede,  entro  determinati  limiti  di  spesa, la
possibilita'  per  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, di
disporre,   entro   il   31 dicembre   2007,   la  concessione  degli
ammortizzatori  in  deroga  nel  caso  di  programmi finalizzati alla
gestione  di  crisi  occupazionali,  anche  con riferimento a settori
produttivi e ad aree regionali;
  Visto  il  decreto  n.  40975  del  22 maggio 2007 del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia e della finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del
citato  art.  1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad
alcune regioni;
  Visto,   in   particolare,   l'art.   7,   del   predetto   decreto
interministeriale,  relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro
alla  concessione  o alla proroga in deroga alla vigente normativa di
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita',  di  disoccupazione  speciale  ai lavoratori delle imprese
ubicate   nella   regione  Lazio,  che  non  possono  ricorrere  agli
ammortizzatori,  ai  sensi della normativa a regime, per l'attuazione
di determinati programmi;
  Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo
2007,  dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale   Rosa   Rinaldi   e  dall'assessore  al  lavoro,  alle  pari
opportunita'  e  politiche  giovanili  della regione Lazio Alessandra
Tibaldi;
  Visto  l'accordo quadro sottoscritto in data 20 aprile 2007, presso
la  regione  Lazio,  dai  rappresentanti  della  regione Lazio, della
Societa' Italia Lavoro e delle parti sociali;
  Vista la nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali
e  degli  incentivi  all'occupazione  prot.  14/0006658 del 20 giugno
2007;
  Visto  l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio - Assessorato
lavoro,  pari  opportunita'  e politiche giovanili, in data 24 maggio
2007,  tra  la  regione  stessa  e  le  parti  sociali, relativo alla
Ceramica   Quadrifoglio   S.r.l.   e   letti,   in   particolare,  le
considerazioni in premessa ed i punti 1), 2), 3) e 4);
  Considerato  che  nel  verbale  del  suddetto accordo del 24 maggio
2007,  la  regione  Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento
per la Ceramica Quadrifoglio S.r.l. della concessione del trattamento
di  CIGS  in  deroga, per un numero massimo pari a quattrocentoundici
dipendenti, per il periodo dal 1° aprile 2007 al 30 giugno 2007;
  Vista  l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  in deroga alla vigente normativa, datata
25 maggio 2007 e pervenuta il 29 maggio 2007;
  Considerata   la   relazione   redatta  dall'ispettore  del  lavoro
incaricato  degli  accertamenti  di  rito, pervenuta in data 5 luglio
2007,  dalla  quale  si evince che la Ceramica Quadrifoglio S.r.l. e'
stata  dichiarata  fallita  con sentenza del 25 maggio 2007, n. 6/07,
dal  Tribunale  di  Viterbo,  e  letta  la  sentenza  dichiarativa di
fallimento, depositata in cancelleria in data 1° giugno 2007;
  Visto  l'ulteriore  accordo  sottoscritto presso la regione Lazio -
Assessorato  lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili, in data
25 giugno  2007, tra la regione stessa, la curatela fallimentare e le
parti  sociali  e  letto, in particolare, il punto 1), che si riporta
integralmente di seguito: «La curatela richiedera' l'intervento della
CIGS  per  tutti  i  lavoratori  in forza alla societa' alla data del
fallimento  (1° giugno  2007)  e  per  un periodo di mesi 12 ai sensi
dell'art. 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.»;
  Considerata  l'ulteriore  documentazione  trasmessa  dalla curatela
fallimentare  in  data 19 luglio 2007, ed, in particolare, la «scheda
preliminare  per  concessione  CIGS  in  deroga  2007» e l'elenco dei
lavoratori interessati;
  Ritenuto,  per  quanto precede, di autorizzare la prima concessione
del  trattamento  di  integrazione  salariale, in deroga alla vigente
normativa, in favore dei lavoratori interessati:
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  e'  autorizzata la concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  deroga  alla normativa vigente, definita
negli  accordi  intervenuti presso la regione Lazio in data 24 maggio
2007  e  25 giugno  2007,  in  favore  del  personale  della Ceramica
Quadrifoglio S.r.l. in fallimento, in forza presso l'unita' aziendale
sita in Gallese (Viterbo), via delle Industrie, n. 78, per un massimo
di  quattrocentoundici  lavoratori, compresi nell'allegato elenco che
costituisce  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  per il
periodo  dal  1° aprile 2007 al 31 maggio 2007, con pagamento diretto
ai lavoratori da parte dell'INPS, tenuto conto che dal 1° giugno 2007
e'   prevista   la   decorrenza   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  ai  sensi dell'art. 3, della legge 23 luglio
1991, n. 223.