IL DIRETTORE GENERALE
                sviluppo produttivo e competitivita'
  Vista  la  domanda  con la quale la sig.ra Precious Iduozee, nata a
Benin  City  (Nigeria)  il  4 aprile  1979,  cittadina  nigeriana, ha
chiesto  il  riconoscimento  del diploma di parrucchiera conseguito a
seguito di frequenza di apposito corso professionale presso la scuola
tecnico-professionale  «Harmony Comprehensive College of Commerce» di
Otuocha (Nigeria), al fine dell'esercizio in Italia dell'attivita' di
acconciatrice cosi' come disciplinata dalla lege 23 dicembre 1970, n.
1142;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto  in  particolare,  l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che
disciplina  le  procedure  di riconoscimento dei titoli professionali
abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese
non  appartenente  all'Unione  europea  da  parte  di  cittadini  non
comunitari,  stabilendo  che alle stesse si applicano le disposizioni
del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115,  e del decreto
legislativo  2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la
composizione e la durata della formazione professionale conseguita;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del
giorno 8 giugno 2007, che ha ritenuto il titolo della interessata per
i suo contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3,
comma 1,  lettera c),  del  citato decreto legislativo n. 319/1994, e
cioe'  ai  titoli  «specificatamente  orientati  all'esercizio di una
professione»,  e  pertanto  idonea  all'esercizio  delle attivita' di
acconciatrice, senza alcuna misura compensativa;
  Visto   il   conforme   parere   dell'associazione   di   categoria
CNA-Federacconciatori;
                              Decreta:
  1. Alla  sig.ra  Precious Iduozee, nata il 4 aprile 1979, cittadina
nigeriana,  e'  riconosciuto  il titolo di studio di cui in premessa,
quali  titolo  valido  per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di
acconciatrice  ai  sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non
si  ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtu'
della specificita' e completezza del titolo di studio prodotto.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 giugno 2007
                                       Il direttore generale: Bianchi